Quote latte, disapplicazione d’ufficio della norma interna e poteri del giudice (Cons. Stato n. 8015 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto dell’Unione europea costituisce potere-dovere del giudice amministrativo, che opera anche d’ufficio, indipendentemente dall’esistenza di uno specifico motivo di ricorso. È sufficiente che sia stato impugnato l’atto amministrativo impositivo adottato sulla base della norma ritenuta illegittima, trattandosi di attività di interpretazione e individuazione della norma applicabile riservata al giudice, in applicazione del principio iura novit curia. Le statuizioni della Corte di giustizia che chiariscono significato e portata di una norma comunitaria si applicano anche a casi diversi da quello oggetto del rinvio, purché presentino le stesse caratteristiche. Il giudicato formatosi su un provvedimento che non costituisce mera reiterazione di quello esaminato in altro giudizio, perché fondato su nuova istruttoria e su un ricalcolo degli interessi, non è ostativo all’accoglimento della censura.

Il Fatto

Una società agricola impugna le intimazioni di pagamento emesse da Agea per il prelievo supplementare sulle quote latte. La censura riguarda la mancata effettuazione della compensazione nazionale in via lineare tra tutti i produttori che avevano contribuito al superamento del quantitativo globale, in contrasto con la normativa europea vigente per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003.

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglie in parte il ricorso e disapplica le norme nazionali che introducevano categorie prioritarie nella riassegnazione delle quote non utilizzate, con ricalcolo del prelievo. Agea appella, contestando sia l’ambito delle censure proposte in primo grado sia l’efficacia del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’appellante si fonda sull’assunto che nel ricorso introduttivo non fosse stata dedotta la mancata compensazione lineare e che l’impugnazione dell’intimazione non consentisse di censurare la procedura a monte. Il Collegio respinge la doglianza: il ricorso indica espressamente l’assenza di compensazione e l’addebito della sanzione solo ad alcuni produttori. Il motivo è quindi infondato sul piano della ricostruzione della domanda.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra disapplicazione e motivi di ricorso. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia sul caso Barausse, i giudici affermano che non occorre uno specifico motivo per pervenire alla disapplicazione della normativa interna. Si tratta di attività di interpretazione e individuazione della norma applicabile, riservata al giudice ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. e dei principi di primazia del diritto comunitario. Il potere-dovere di disapplicazione opera anche d’ufficio, con richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 1219 del 2018 e a Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, e prescinde dall’ordine cronologico tra norma interna e comunitaria. Le statuizioni della Corte di giustizia si applicano anche a casi diversi, con eguali caratteristiche, come già ritenuto da Cons. Stato, sez. II, n. 1105 del 2020.

Il secondo motivo investe il giudicato sulla sentenza del TAR Lazio n. 6859/2012. Il Collegio rileva che il TAR Brescia ne ha tenuto conto con specifica motivazione e che Agea non ha impugnato il capo che sul punto è passato in giudicato. Il provvedimento oggetto di causa non è mera reiterazione di quello esaminato dal TAR Lazio: si basa su nuova istruttoria, resa necessaria dall’attivazione e dall’aggiornamento del Registro Nazionale dei Debiti, e contiene un nuovo calcolo degli interessi, d’importo diverso e non coperto da giudicato. La doglianza è quindi infondata.

Nel merito la Corte conferma il difetto di istruttoria: l’Amministrazione è obbligata a rideterminare a monte e a quantificare individualmente a valle il prelievo e le somme dovute, motivando e contabilizzando tutte le partite obbligatorie in gioco, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1881 del 2023 e n. 2678 del 2023. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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