Sanatoria edilizia preclusa dopo i 90 giorni dall’ingiunzione a demolire (Cons. Stato n. 9409 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire senza che sia intervenuta l’ottemperanza, il Comune diventa ipso iure proprietario del bene abusivo e dell’area di sedime, e il responsabile perde la legittimazione a proporre istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La qualificazione del silenzio come rigetto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, è compatibile con i parametri costituzionali e si coordina con la natura vincolata del provvedimento di sanatoria, che presuppone la doppia conformità dell’opera. L’eventuale caducazione giurisdizionale dell’acquisizione non fa retroagire il procedimento alla fase anteriore alla decadenza. Il giudice che respinge l’impugnazione del silenzio-rigetto non integra surrettiziamente la motivazione dell’amministrazione, ma riscontra nel merito l’insussistenza dei presupposti del rilascio.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile in zona classificata dal P.R.G. come ambito di salvaguardia ambientale realizza senza titolo un portico, lo spianamento del terreno e una strada sterrata con muro di sostegno. Il Comune ingiunge la demolizione e dichiara non accoglibile una precedente d.i.a. in sanatoria; la legittimità di quegli atti è confermata con sentenza del TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 479 del 2012, passata in giudicato.
Nel 2019 il Comune accerta l’inottemperanza e dispone l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime. Nel dicembre 2020 la società presenta una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, sulla quale si forma il silenzio-rigetto. Il TAR respinge il ricorso per difetto di legittimazione e, nel merito, per insanabilità delle opere. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: tra l’ingiunzione e l’acquisizione si apre una fase intermedia di novanta giorni entro cui il destinatario può demolire spontaneamente ovvero chiedere l’accertamento di conformità. Spirato il termine, l’amministrazione è proprietaria ipso iure e il privato non può più né demolire, né modificare, né sanare. Il richiamo è alla Adunanza plenaria n. 16 del 2023.
La Corte distingue la fase perfezionativa dell’effetto traslativo, collegata alla mera decorrenza del termine, da quella successiva di natura ricognitiva. Il ritardo del Comune nell’accertare l’inottemperanza non differisce gli effetti già prodottisi e non rimette in termini il responsabile. Le sanzioni pecuniarie introdotte nel 2014 si aggiungono, ma non alterano, gli effetti preclusivi.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’appellante non contesta la compatibilità urbanistica delle opere, ma la loro qualificazione, derubricando il porticato a “pergolato” e lo spiazzo a passo carraio. Su tali questioni esiste però il giudicato della sentenza n. 479 del 2012, che ha definitivamente confermato la contrarietà delle opere alle N.T.A. La generica doglianza sulla condotta del precedente difensore non ha portata derogatoria delle regole processuali.
Sul terzo motivo, la Corte esclude che il TAR abbia integrato la motivazione dell’atto. Il privato che impugna il silenzio-rigetto può dolersi del solo contenuto sostanziale del diniego, dimostrando i presupposti dell’accoglimento. Il provvedimento di sanatoria ha natura vincolata, perché l’amministrazione si limita a riscontrare la doppia conformità, e l’onere probatorio grava interamente sul richiedente. Il richiamo è alla Corte cost. n. 42 del 2023 e alla Corte cost. n. 72 del 2025, che esclude un affidamento tutelabile in capo a chi versa in situazione antigiuridica.
L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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