Sanatoria paesaggistica esclusa in caso di incremento di superfici e volumetrie (Cons. Stato n. 8150 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica postuma di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non può essere rilasciata quando le opere hanno comportato un incremento di superfici e volumetrie idoneo a trasformare lo stato dei luoghi. La valutazione dell’incidenza paesaggistica va condotta in modo unitario e complessivo, non atomistico, dovendosi considerare l’insieme degli interventi realizzati sine titolo. Il concetto di superficie utile rilevante ai fini dell’art. 167, comma 4, cod. beni culturali è interpretato in senso ampio e finalistico, comprensivo di ogni superficie che modifichi stabilmente la conformazione vincolata del territorio, a prescindere dalla destinazione urbanistica. Il parere negativo della Soprintendenza, espressione di valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile solo per gravi errori fattuali o logici.

Il Fatto

Il proprietario di un campeggio situato nel Comune di San Mauro Cilento, ricadente nella zona 2 del Parco Nazionale del Cilento e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presentava nel 2009 un progetto di riqualificazione del complesso, chiedendo anche l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi già realizzati. La Soprintendenza esprimeva parere negativo, rilevando alterazioni significative dello stato dei luoghi, incremento della consistenza del costruito e pendenza di pratiche di condono non definite.

Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che con la sentenza n. 1087/2021 rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, contestando l’interpretazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, la tardività del parere e la carenza motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione delle opere. L’appellante sosteneva che casette mobili, roulotte e strutture amovibili rientrassero nell’edilizia libera secondo la normativa regionale e statale. La Sezione respinge l’assunto: di fronte all’evidente impatto degli interventi, non si può parlare di opere di modeste dimensioni o di lieve entità, emergendo invece un chiaro aumento di superfici e volumetrie. I richiami all’evoluzione legislativa non sono pertinenti, poiché diverse sono le finalità della tutela paesaggistica, soprattutto nell’autorizzazione postuma.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato della Sezione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3620/2016; n. 4789/2022; n. 5729/2023): la valutazione va compiuta nel complesso e non in maniera atomistica. La pertinenza urbanistica è configurabile solo per opere di modesta entità e accessorie rispetto a una struttura principale; la precarietà non si prova né con i materiali usati né con la breve durata dell’installazione. Il TAR aveva correttamente accertato una parcellizzazione degli abusi, tentativo di ridurne la percezione della negativa incidenza paesaggistica.

Sul piano dell’art. 167, comma 4, cod. beni culturali, il Collegio condivide l’interpretazione della superficie utile in senso ampio e finalistico, non limitata agli spazi chiusi, considerando l’impatto sull’originario assetto del territorio. L’autorizzazione postuma può essere data solo se il corpo originario del fabbricato sia già assentito sotto il profilo paesaggistico, altrimenti l’assenso degli ampliamenti non può prescindere dalla valutazione dell’intero edificio (Cons. Stato, sez. VI, n. 45504/2013).

Quanto alla pretesa tardività, il quadro normativo ratione temporis escludeva il silenzio-assenso in materia paesaggistica; il potere della Soprintendenza non si consuma per decorso del termine. Il parere risulta comunque tempestivo, essendo il termine interrotto dalla richiesta di integrazione documentale del 7.4.2010, con decorrenza dalla ricezione completa avvenuta il 10.5.2010. Infine, sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la motivazione non richiede analitica confutazione di ogni argomento, essendo sufficiente un’esternazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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