Indebito arricchimento verso la P.A. e residualità dell’azione ex art. 2041 c.c (Cons. Stato n. 8151 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione generale di indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c. è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l’inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo dall’esito, anche quando l’altra azione sia prescritta, sia incorsa in decadenza o sia stata respinta o non coltivata. Il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. non è accertabile quando esisteva un rimedio esperibile, tardivamente azionato e dichiarato inammissibile per decadenza. La locupletazione non è priva di giusta causa quando lo squilibrio patrimoniale trova fondamento in un contratto o in un rapporto compiutamente regolato, anche intercorrente tra l’arricchito e un terzo, finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto. Il riconoscimento dell’utilità da parte della P.A. non costituisce requisito dell’azione, salvo che l’amministrazione provi il rifiuto dell’arricchimento o l’assenza di consapevolezza dell’evento utile.
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente comunale, autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere ulteriori incarichi presso una fondazione culturale romana, hanno chiesto la condanna di quest’ultima al pagamento di un’indennità ex art. 2041 c.c. per l’attività prestata per oltre quarant’anni come maschera di sala, lamentando la mancata corresponsione di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, indennità per ferie non godute e indennità di controllo.
Il rapporto di lavoro era stato dichiarato di natura pubblica con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il successivo ricorso al TAR Lazio, sez. III-quater, n. 3338/2009, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto, era stato dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998. Il TAR Lazio, sez. III-bis, con la sentenza n. 10904/2021, ha respinto l’azione di indebito arricchimento, rilevando che le prestazioni erano fondate sul rapporto di impiego con il Comune e sulla convenzione tra quest’ultimo e la Fondazione. Da qui l’appello, con appello incidentale subordinato della Fondazione in tema di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale condizionato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’istituto: elementi costitutivi sono l’arricchimento, la diminuzione patrimoniale, il nesso di causalità e il difetto di giusta causa, con onere della prova a carico dell’attore. La Cass. civ., Sez. Un., n. 10798/2015 ha escluso che il riconoscimento dell’utilità da parte della P.A. costituisca requisito dell’azione; resta però il principio dell’arricchimento imposto, che consente all’amministrazione di eccepire il rifiuto o l’inconsapevolezza dell’evento utile.
Sul piano della sussidiarietà, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato: Cass. civ., Sez. Un., n. 9531/1996 e, soprattutto, Cass. civ., Sez. Un., n. 5222/2023, secondo cui l’azione ex art. 2041 c.c. è inammissibile anche quando l’altra azione si sia prescritta, sia decaduta o sia stata respinta nel merito. Nel caso di specie esisteva un rimedio esperibile, l’accertamento della natura subordinata del rapporto, tardivamente azionato e dichiarato inammissibile per decadenza: la residualità non è dunque accertabile.
La Corte rileva inoltre che l’accertamento del TAR sull’assenza dei requisiti della subordinazione non è stato appellato ed è passato in giudicato. Quanto alla giusta causa, le prestazioni trovano fondamento nel rapporto di impiego esclusivo con il Comune, che ha autorizzato l’incarico ulteriore, e nella deliberazione commissariale che ha consentito all’Accademia di avvalersi del personale comunale per i servizi di sala, sorveglianza e botteghino.
Richiamando Cass. civ., sez. III, n. 11656/2002, il Collegio osserva che l’arricchimento è qui solo effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell’ambito del rapporto contrattuale, cosicché l’azione andava semmai proposta nei confronti del Comune. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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