Sanatoria paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004: sanzione commisurata al profitto netto (TAR Lombardia n. 1091 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica successivo alla realizzazione di opere abusive, il rinvio operato dall’art. 17 d.P.R. n. 31/2017 all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 comporta l’applicazione integrale della disciplina sanzionatoria ivi prevista, inclusa la sanzione pecuniaria, derogando alla disciplina generale solo in ordine alla possibilità di sanatoria degli aumenti volumetrici e al criterio del tendenziale mantenimento dell’opera. La sanzione pecuniaria deve essere quantificata in misura pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, senza possibilità di applicare importi minimi previsti da disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime o criteri presuntivi propri del condono edilizio. Il profitto va determinato detraendo dall’incremento di valore dell’immobile i costi sostenuti per la realizzazione delle opere abusive.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in Lovere (BG), avevano realizzato interventi di recupero del sottotetto e isolamento delle pareti in modo difforme dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica rilasciati, subendo l’ordine di demolizione delle opere abusive. Dopo la soccombenza nel giudizio avverso tale ordine, presentavano istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 31/2017, respinta dal Comune per ritenuta inapplicabilità della nuova disposizione.

Il successivo giudizio si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4801 del 2023, che affermava la possibilità di qualificare l’intervento come “di lieve entità” anche in presenza di aumento volumetrico e disponeva il riesame dell’istanza. Il Comune rilasciava quindi l’accertamento di compatibilità paesaggistica nel settembre 2025, condizionato a opere di mitigazione, ordinando il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, quantificata in euro 19.490,20.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento impugnato non era stato sostituito da un nuovo atto di rideterminazione della sanzione, essendo il procedimento di riesame ancora in corso.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso che l’art. 17 d.P.R. n. 31/2017 deroghi alla disciplina sanzionatoria dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, non prevedendo la sanzione pecuniaria. La norma, infatti, stabilisce espressamente che “si applica l’articolo 167 del Codice”, derogandovi solo sotto due aspetti: la possibilità di sanatoria degli interventi che abbiano comportato creazione di superfici utili o nuova volumetria e il criterio del tendenziale mantenimento dell’opera, che limita la rimessione in pristino ai casi in cui non sia possibile dettare prescrizioni compatibili.

Il secondo motivo, riguardante la quantificazione della sanzione per le quattro difformità minori (colore di persiane, sottogronda, facciata e contorni finestre), è stato accolto. Il Comune aveva applicato per ciascuna la sanzione minima di euro 500,00, prevista dall’art. 83 l.r. Lombardia n. 12/2005, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 19 del 2024 e poi abrogato dall’art. 29 l.r. n. 11/2024.

Il Collegio ha altresì escluso che potessero trovare applicazione i criteri presuntivi del d.m. 26.9.1997, in quanto le relative disposizioni si applicano esclusivamente ai fini del condono edilizio ex art. 10, comma 5-ter, d.l. n. 669/1996. La sanzione, pertanto, doveva essere quantificata in “una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito”, senza alcun importo minimo.

Infine, il terzo motivo ha censurato il criterio di stima adottato per l’incremento volumetrico. Il Comune aveva considerato l’intero volume sottostante alla porzione di tetto difforme (53,21 mc) e aveva determinato il profitto sulla base del solo incremento di valore dell’immobile, senza detrarre i costi sostenuti per realizzare le opere. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 10598 del 2022, il Tribunale ha affermato che il profitto va determinato come differenza tra l’incremento di valore conseguito e i costi di realizzazione, accogliendo anche questo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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