Sanatoria paesaggistica esclusa anche per aumento di sola superficie del seminterrato (TAR Sardegna n. 423 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, nella versione applicabile ratione temporis, esclude la sanatoria quando ricorra alternativamente un aumento di volumetria o un aumento di superficie, qualunque sia la natura del volume realizzato: tecnico o meno, interrato, seminterrato o in superficie. Il seminterrato adibito a residenza integra creazione di superficie utile, elemento autonomamente ostativo alla richiesta di accertamento di conformità. La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione non è applicabile agli abusi realizzati su immobili vincolati, perché il comma 3 dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 impone la restituzione in pristino. La valutazione sulla c.d. fiscalizzazione dell’abuso non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione e va svolta in fase esecutiva.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato residenziale, con deposito scorte e attrezzi, realizzato abusivamente su un terreno compreso in zona E e sottoposto a vincolo paesaggistico esteso all’intero territorio comunale. Nel 2014 ha chiesto il rilascio della concessione edilizia in accertamento di conformità, previa autorizzazione paesaggistica postuma.
L’ufficio regionale competente, dopo il contraddittorio attivato con preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha ritenuto sanabili solo le opere anteriori al 24 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006, e non sanabili quelle successive, tra cui l’intero piano seminterrato. Ha quindi ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato la determinazione, articolando censure sulla qualificazione del seminterrato e sui rischi strutturali derivanti dalla demolizione. La Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera in via preliminare l’incertezza sulla regolare notifica del ricorso alla Regione, emersa da una precedente ordinanza istruttoria. L’attestazione delle Poste sulla consegna della raccomandata e la rinnovazione della notifica, disposta con una seconda ordinanza, hanno sanato il vizio.
Nel merito, il primo motivo contesta l’assimilazione del locale seminterrato a volume e superficie rilevanti a fini paesaggistici, richiamando la definizione contenuta nella Circolare del MIBAC n. 33/2009. Il motivo è infondato. La nozione stessa di seminterrato implica una parziale emersione dal terreno. Il locale, pacificamente adibito a residenza, determina comunque creazione di superficie utile, ostativa alla sanatoria.
Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato secondo cui la sanatoria è esclusa anche quando ricorra alternativamente solo un aumento di volumetria o di superficie, a prescindere dalla natura del volume (TAR Brescia, Sez. II, n. 333 del 2023).
Il secondo motivo invoca l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, stante l’impossibilità del ripristino per i rischi strutturali documentati da perizia di parte. La censura non è accolta: il comma 3 della stessa norma riserva agli immobili vincolati la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva e non sostitutiva (TAR Napoli, Sez. III, n. 56 del 2019).
La doglianza sulla fiscalizzazione dell’abuso non è conferente in questa sede. La relativa valutazione non è condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione e va decisa in fase esecutiva, dove gli interessati possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell’edificio sulla base di motivato accertamento tecnico (TAR Brescia, Sez. I, n. 679 del 2020). Il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione della Regione.
Nota della Redazione
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