Il procedimento disciplinare di polizia non segue i termini dell’archiviazione penale (TAR Lombardia n. 490 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, che fa decorrere il termine per la contestazione degli addebiti dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza penale, presuppone una sentenza che definisca il giudizio, di condanna o di assoluzione. Non è quindi applicabile, neppure in via analogica, al decreto di archiviazione per speciale tenuità del fatto, che non postula i medesimi adempimenti pubblicitari. Per il personale della Polizia di Stato non è previsto alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti: opera una regola di ragionevole prontezza, da valutare caso per caso. Il termine “subito” ha valore sollecitatorio e la decadenza non consegue al suo superamento.
Il Fatto
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che gli ha irrogato la sospensione dal servizio per un mese, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 4, in relazione all’art. 4, n. 3, del d.P.R. n. 737/1981. Il provvedimento si fondava sul mantenimento, fuori dalle esigenze di servizio, di relazioni con compagnie non confacenti al proprio stato e sulla rivelazione di notizie relative ad attività di polizia giudiziaria e controllo del territorio.
Il procedimento era stato avviato dopo l’arresto di un pregiudicato per spaccio: dai tabulati e dalle chat erano emersi contatti assidui dell’agente con l’arrestato e i suoi familiari, oltre a richieste di informazioni sull’ubicazione delle pattuglie e sull’identità di appartenenti alle forze dell’ordine. Il procedimento penale per rivelazione di segreti d’ufficio si era chiuso con archiviazione per speciale tenuità del fatto. Il Questore, acquisito il decreto, aveva avviato l’inchiesta disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, per essere la contestazione intervenuta oltre i quaranta giorni dalla comunicazione del decreto di archiviazione. Il Collegio lo ritiene infondato: la norma presuppone una sentenza che definisca il processo penale, evenienza non ricorrente nel caso di specie, in cui l’azione penale non è stata esercitata non per infondatezza della notizia di reato ma per la tenuità del fatto. Il dies a quo previsto dalla norma, inoltre, si aggancia ad adempimenti di pubblicazione o notificazione non prescritti per il decreto di archiviazione.
Esclusa l’applicabilità diretta, il Tribunale nega anche l’analogia: l’art. 12 delle preleggi la consente solo per casi simili, e la diversità strutturale degli atti osta alla equiparazione. Il rinvio dell’art. 31 del d.P.R. n. 737/1981 rende invece applicabile analogicamente l’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957, che impone di contestare gli addebiti “subito”.
Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 1212 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 3779 del 2018), il termine ha valenza sollecitatoria e non determina decadenza. Vanno distinti i termini inderogabili, posti a garanzia dell’incolpato, da quelli ordinatori. Nel procedimento disciplinare di polizia la decadenza si collega alla nomina del funzionario istruttore, primo atto del procedimento per le sanzioni più gravi: nel caso di specie la nomina è del 13 settembre 2021 e la contestazione del 21 settembre 2021, con un intervallo di 85 giorni dal fatto, coerente con la ragionevole prontezza.
Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dell’art. 6. Il Collegio rileva che il provvedimento si fonda su fatti tipici e che le chat documentano la richiesta di informazioni utili all’attività illecita. Il decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. è stato adottato sul presupposto di un giudizio di fondatezza della notizia di reato: la causa di non punibilità non esclude la responsabilità. L’apprezzamento dell’Amministrazione è esente da palese travisamento.
Sul terzo motivo, relativo alla sproporzione della sanzione, il Tribunale ribadisce che la discrezionalità amministrativa è sindacabile solo ab externo, per manifesta irrazionalità o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, n. 484 del 2020). Il funzionario istruttore ha valutato le circostanze e la sanzione non appare illogica. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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