Ricorso riassunto dopo la decadenza: irricevibilità e divieto di translatio elusiva (TAR Sardegna n. 426 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile per tardività il ricorso riassunto davanti al giudice amministrativo a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quando l’azione sia stata promossa davanti a quest’ultimo dopo lo spirare del termine decadenziale di impugnazione di cui all’art. 29 cod. proc. amm. La translatio iudicii non opera come strumento di recupero del termine già consumato: l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. impone di salvaguardare le preclusioni e le decadenze maturate, evitando che un utilizzo distorto del meccanismo consenta l’elusione del termine. La conoscenza legale dell’atto consegue alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione e da quella decorre il termine per l’impugnazione, indipendentemente dal giudice inizialmente adito.
Il Fatto
Con determinazione n. 50 del 14.03.2018 l’Agenzia Forestas aveva indetto una selezione interna per 72 posti di operaio di quarto livello, riservata agli operai inquadrati nei livelli inferiori. Con determinazione n. 144 del 03.08.2018, pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell’Agenzia, veniva approvata la graduatoria finale, con una graduatoria settoriale per un posto da destinare al presidio forestale Monte Idolo. Il posto era assegnato al controinteressato, seguito in graduatoria dal ricorrente.
Quest’ultimo impugnava l’esito davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lanusei con ricorso depositato il 23.01.2019. Con sentenza 14.04.2021 il giudice adito declinava la giurisdizione, ritenendo che la controversia, avente a oggetto un pubblico concorso, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti al TAR con ricorso notificato l’01.07.2021, chiedendo l’annullamento della graduatoria e il risarcimento dei danni. Si costituiva l’Agenzia, eccependo la tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo dell’ammissibilità temporale del ricorso riassunto, in presenza di un’iniziativa giudiziale originariamente incardinata davanti al giudice privo di giurisdizione. La questione è risolta dichiarando il ricorso irricevibile per tardività.
Il punto di partenza è la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Agenzia, avvenuta il 03.08.2018. Da tale pubblicazione deriva la conoscenza legale dell’atto e, con essa, la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione davanti al giudice amministrativo. Poiché la causa avrebbe dovuto essere proposta sin dall’inizio davanti al giudice munito di giurisdizione, il termine utile era già spirato quando il ricorrente ha depositato il ricorso davanti al Giudice del Lavoro, il 23.01.2019.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è irricevibile il ricorso riassunto davanti al giudice amministrativo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quando l’azione sia stata promossa dopo lo spirare del termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm. Tale indirizzo, espresso da TAR Salerno n. 2186/2023 e, in termini conformi, da Consiglio di Stato n. 940/2012, TAR Napoli n. 5179/2018, TAR Catanzaro n. 239/2019 e TAR Lazio, Roma, n. 718/2021, trova la propria ragione sostanziale nella salvaguardia delle preclusioni e delle decadenze sancita dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
La finalità è quella di garantire che il termine per ricorrere davanti al giudice amministrativo sia rispettato anche quando l’iniziativa sia stata erroneamente avviata davanti al giudice ordinario. Diversamente, il meccanismo della translatio iudicii diventerebbe uno strumento di elusione del termine. Il ricorso va perciò dichiarato irricevibile, con integrale compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.