Sanatoria paesaggistica esclusa per opere che creano volume in area vincolata (TAR Sicilia n. 674 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 è ammesso solo per gli abusi minori e resta escluso quando i lavori hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, assumendo in tal caso la reiezione dell’istanza carattere vincolato. Grava sul proprietario l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore all’apposizione del vincolo, secondo il criterio della vicinanza della prova. Né l’aerofotogrammetria successiva al vincolo né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono idonee a tale dimostrazione. La Soprintendenza, nel valutare l’istanza di sanatoria, non esercita competenze riservate all’amministrazione comunale, ma il potere-dovere di negare l’autorizzazione postuma ove il manufatto risulti realizzato dopo l’imposizione del vincolo.

Il Fatto

I ricorrenti acquistano nel 2018 un terreno su cui insiste un manufatto descritto come rudere destinato a deposito attrezzi, in area del territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel 2019 eseguono lavori consistenti nel rifacimento del tetto, nella realizzazione di finestre e di una porta esterna, nella pavimentazione del cortile. Avendo operato in assenza di autorizzazione paesaggistica, presentano nel marzo 2021 istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, dichiarando disponibilità a eseguire interventi di miglioramento ambientale.

La Soprintendenza comunica un preavviso di rigetto, rilevando che dalla documentazione non si riesce a risalire alla legittimità tecnico-amministrativa del manufatto originario. Le osservazioni dei ricorrenti non vengono accolte e l’istanza è rigettata con provvedimento dell’ottobre 2021, che ordina la rimessione in pristino. I proprietari impugnano il diniego davanti al TAR, che respinge l’istanza cautelare e, all’udienza del dicembre 2024, trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo perché il diniego non si fonda sulla erronea indicazione degli interventi, ma sulla mancata prova della realizzazione del manufatto originario in epoca anteriore al vincolo. Il terreno è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico con provvedimento pubblicato nel 1967, che ha interessato l’intero territorio comunale; da qui la necessità di collocare l’opera prima di quella data.

Il Tribunale ricorda che, per la regola generale dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica va chiesta prima dell’esecuzione, mentre la sanatoria postuma è limitata ai casi eccezionali dei c.d. abusi minori indicati dal comma 4. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche modesti, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria e la reiezione diventa vincolata.

Sul piano probatorio, la Corte applica il principio di vicinanza della prova: solo il privato dispone degli atti e dei documenti idonei a radicare la certezza sull’epoca di realizzazione. L’aerofotogrammetria del 1990 è inutilizzabile perché successiva al vincolo; la dichiarazione sostitutiva non è sufficiente. L’onere non è quindi soddisfatto e l’opera, per la sua natura, non può conformarsi alla disciplina di settore.

Quanto al dedotto sconfinamento di competenze, il Collegio osserva che il diniego trova comunque fondamento nell’art. 167, comma 4, lett. a): la Soprintendenza ha il potere-dovere di negare l’autorizzazione postuma quando emerge che il manufatto è stato realizzato dopo l’apposizione del vincolo.

Sulla pretesa precarietà dell’opera, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il carattere precario non dipende dai materiali o dalla tecnica costruttiva, ma dall’uso cui il manufatto è destinato. La stessa relazione tecnica dei ricorrenti riferisce che il fabbricato, dopo i lavori, è divenuto sede dell’attività di noleggio di imbarcazioni e trasporto passeggeri, con wc interno: destinazione a esigenze stabili e permanenti, incompatibile con la nozione di precarietà. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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