Istanza di sanatoria pendente rende improcedibile il ricorso contro l’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 888 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità o di condono relativa alle opere colpite da ordinanza di demolizione rende inefficace la sanzione ripristinatoria. Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento demolitorio, per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di sanatoria: se l’accoglie, l’ingiunzione diviene definitivamente inoperante e viene meno anche l’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale; se la rigetta, deve adottare una nuova sanzione urbanistica. L’interesse del ricorrente si sposta sul nuovo provvedimento, da impugnare con autonomo gravame.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di un forno a legna, accessorio tipico delle case coloniche della pianura pontina, esistente da oltre cinquant’anni e collocato nell’area cortilizia della vecchia casa colonica di proprietà. Il provvedimento è stato contestato per violazione di legge ed eccesso di potere.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato al Comune un progetto a sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 22 della legge regionale n. 15/2008. L’Ente si è costituito chiedendo dichiararsi il ricorso improcedibile o infondato. La causa è passata in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti risulta la presentazione della domanda di accertamento di conformità, tuttora pendente. Su questa base individua la questione giuridica: stabilire quali effetti produca l’istanza di sanatoria sull’ordine di demolizione impugnato e sull’interesse a coltivare il gravame.
Il Tribunale richiama il principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità o di condono in relazione a opere oggetto di ordinanza di demolizione rende inefficace la sanzione ripristinatoria. La pronuncia di riferimento è Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5267, secondo cui la proposizione dell’istanza di permesso in sanatoria fa venir meno l’interesse alla decisione del gravame, producendo l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio e dunque improcedibile l’impugnazione.
Il percorso argomentativo si articola sulla duplice eventualità. Se l’istanza è accolta, le opere restano legittimate e l’ingiunzione demolitoria diviene definitivamente inoperante. Se è rigettata, il Comune deve rinnovare il procedimento ripristinatorio sulla base dell’accertata non sanabilità dei manufatti, e l’interesse dell’istante si concentra nel contestare, con apposito gravame, il diniego di sanatoria.
La conseguenza è che il nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, varrebbe comunque a superare l’ordinanza impugnata. La richiesta di sanatoria impedisce di per sé l’esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino e impone all’Amministrazione il previo esame della domanda. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della problematicità delle questioni scrutinate.
Nota della Redazione
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