La SCIA non sana la nuova costruzione in zona non edificabile (TAR Piemonte n. 1856 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria non costituisce titolo idoneo a regolarizzare una nuova costruzione o nuovi volumi in ampliamento di fabbricati esistenti: in tali ipotesi occorre il permesso di costruire in sanatoria. Qualora il manufatto originario sia stato assentito con titolo precario e successivamente sostituito da una struttura stabilmente edificata senza alcun titolo, l’amministrazione legittimamente dispone l’archiviazione della segnalazione. Il diniego di sanatoria è altresì legittimo quando l’intervento contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico che, nella zona interessata, non ammettono nuove costruzioni. La motivazione del diniego che richiami per relationem i rilievi del preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è intellegibile e corretta, se il responsabile del procedimento dà atto di avere esaminato le osservazioni dell’istante.
Il Fatto
La ricorrente impugna il diniego di sanatoria edilizia adottato dal Comune di Verbania in relazione a una segnalazione certificata presentata il 28 dicembre 2023, comunicato con nota del 4 dicembre 2024, oltre al presupposto preavviso del 27 agosto 2024. L’oggetto è un fabbricato a uso artigianale costruito nel 1974 in forza di nulla-osta e poi ampliato, con domanda di condono presentata nel 1995.
Rispetto al titolo originario il manufatto presentava difformità: chiusura della superficie assentita come aperta, mediante tamponatura e porte scorrevoli, eliminazione di tramezzature interne e diversa collocazione di una porzione della copertura. La segnalazione mirava alla regolarizzazione tramite abbattimento delle pareti e delle porte non contemplate dal nulla-osta e corretta rappresentazione grafica della copertura e degli interni. Il Comune ha respinto l’istanza, ritenendo il titolo non idoneo e l’intervento incompatibile con le norme geologiche del piano regolatore. La ricorrente ha proposto ricorso, deducendo difetto di motivazione sulle osservazioni, errata applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 e difetto di motivazione sul profilo urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità avanzata dal Comune e la richiesta congiunta di rinvio: l’impugnativa del diniego del 4 dicembre 2024 può essere decisa autonomamente, restando impregiudicata la valutazione della successiva domanda di permesso di costruire in sanatoria del 5 agosto 2025.
Il primo motivo non è accolto. Il provvedimento impugnato dà atto che il responsabile del procedimento ha esaminato le osservazioni della richiedente e ha confermato i motivi ostativi richiamando i rilievi della nota del 28 agosto 2024. La motivazione, benché sintetica e formulata per relationem, risulta intellegibile e corretta, così superando il dedotto difetto argomentativo.
I motivi sui presupposti del diniego sono infondati. Il Comune ha dimostrato che nel 1974 era stato assentito un manufatto precario, con struttura in ferro e pareti in lega di alluminio, aperto sui quattro lati. In seguito la struttura metallica è stata rimossa e sostituita da un piccolo fabbricato in cemento armato chiuso su quattro lati con porte scorrevoli, come attestano le fotografie del 1996, il verbale di sopralluogo del 2021, l’ordinanza di demolizione del 2022 e le fotografie del sopralluogo del 2024. Per la nuova struttura non risulta rilasciato alcun titolo edilizio.
Da qui la conseguenza: considerata la natura precaria e transitoria della licenza del 1974, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un titolo edilizio in sanatoria per l’intera volumetria stabilmente edificata, non la sanatoria di una ristrutturazione senza titolo. La segnalazione certificata non è dunque idonea a regolarizzare una nuova costruzione o nuovi volumi in ampliamento.
Quanto al contrasto urbanistico, la stessa relazione del geologo di parte conferma che l’art. 49 delle norme tecniche di attuazione consente, nelle aree in Classe IIIb2, solo interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume. Nella zona non sono ammesse nuove costruzioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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