Nessun risarcimento senza prova della spettanza del bene della vita (Cons. Stato n. 6968 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo. Nel caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, il ristoro è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione. Occorre pertanto allegare e provare la spettanza del bene della vita. Ai fini dell’accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione, la valutazione non può fondarsi sul mero dato obiettivo dell’illegittimità, dovendo il giudice svolgere un’indagine estesa all’elemento soggettivo, con dimostrazione della colpa. Il privato è inoltre gravato di un onere di ordinaria diligenza e di cooperazione procedimentale, la cui violazione esclude il risarcimento.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune, il 19 febbraio 2019, domanda di permesso di costruire per un fabbricato di civile abitazione su un lotto classificato come residenziale di completamento. Nelle more del procedimento l’ente adottava e approvava una variante al piano regolatore, riclassificando circa il 75% del lotto come area libera inedificabile, e respingeva poi l’istanza.

Il ricorrente impugnava diniego e variante. Il T.a.r. Friuli Venezia Giulia annullava gli atti e la decisione, confermata in appello, è divenuta definitiva. Con separato ricorso l’interessato agiva per il risarcimento del danno. Il T.a.r., con sentenza n. 148 del 2025, respingeva la domanda, escludendo sia la spettanza del bene della vita sia la colpa dell’amministrazione. Propone appello l’interessato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce i requisiti dell’azione risarcitoria: sul piano oggettivo occorre un provvedimento illegittimo causa di danno ingiusto; sul piano soggettivo il coefficiente di colpevolezza. L’onere della prova grava sul danneggiato, che deve dimostrare nesso causale ed effettività del danno, operando pienamente l’art. 2697, primo comma, cod. civ., senza il temperamento acquisitivo proprio del giudizio di annullamento.

Il Collegio ribadisce che l’annullamento non genera automaticamente il diritto al ristoro. Il giudizio prognostico richiede la prova, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il titolo sarebbe stato rilasciato. Nel caso concreto, dalla decisione definitiva non deriva alcun vincolo al rilascio: il Comune conservava un margine di bilanciamento degli interessi tra proprietà e tutela della visibilità del castello, potendo individuare modalità conformative meno sacrificanti. Perciò manca la spettanza del bene della vita.

La Corte rileva inoltre che la domanda originaria era incompleta sul piano documentale, come segnalato dal Comune senza riscontro. L’integrazione andava resa nel procedimento, non in sede processuale. Il silenzio dell’interessato, che non ha sollecitato l’amministrazione né attivato gli strumenti di esecuzione del giudicato, integra violazione dell’onere di cooperazione e di ordinaria diligenza, con portata escludente del risarcimento.

Quanto all’elemento soggettivo, l’ampia discrezionalità nella programmazione urbanistica e il concorso della condotta del privato escludono la colpa: non è la mera illegittimità a fondare la responsabilità. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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