Revisione prezzi negli appalti e discrezionalità della stazione appaltante (TAR Piemonte n. 817 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di giurisdizione in materia di revisione prezzi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ricorre quando la clausola contrattuale o la disciplina invocata rimette alla stazione appaltante un margine di discrezionalità sulla debenza della revisione o sul suo quantum. Se invece la regola negoziale o legale individua puntualmente un obbligo della parte pubblica, senza residuare alcuna discrezionalità determinativa, alla posizione dell’appaltatore corrisponde un diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La pretesa alla rinegoziazione fondata su un asserito principio generale di conservazione dell’equilibrio contrattuale non erode la discrezionalità amministrativa e non integra quindi un diritto soggettivo. Il D.M. 17 giugno 2016 è fonte di rango secondario e contiene criteri di determinazione del valore delle prestazioni ai fini dell’individuazione dell’importo del contratto, non criteri di adeguamento dei contratti in corso di esecuzione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva concluso con una struttura ospedaliera un contratto di appalto avente ad oggetto servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020. Le prestazioni tecniche erano dedotte in un sub-lotto distinto da quello dei lavori, aggiudicati a un’impresa terza.

A fronte dell’aumento del valore dei lavori e della maggiore durata dell’esecuzione rispetto a quella originaria, la ricorrente chiedeva alla stazione appaltante l’adeguamento del proprio corrispettivo. L’amministrazione respingeva l’istanza. La società impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento e la condanna della struttura alla rideterminazione del corrispettivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente in favore del giudice ordinario. Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui, se la clausola attribuisce alla stazione appaltante una discrezionalità sulla debenza della revisione o sul suo quantum, opera la giurisdizione esclusiva amministrativa; se invece individua un obbligo puntuale della parte pubblica, si configura un diritto soggettivo dell’appaltatore e la giurisdizione è del giudice ordinario.

Tale criterio vale anche in assenza di una clausola espressa, quando si invochi un meccanismo legale di adeguamento. Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 9568 del 2025, che ha qualificato l’adeguamento di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 come misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri fissati dal legislatore e dunque erosiva di ogni margine di discrezionalità.

Nel caso concreto, invece, la pretesa di rinegoziazione fondata sul principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale non presenta le caratteristiche richieste per qualificare la situazione come diritto soggettivo. Residuando la discrezionalità sull’an e sul quantum, il Tribunale afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio rigetta il primo motivo. Il D.M. 17 giugno 2016 prevede criteri di determinazione del valore delle prestazioni ai fini dell’importo contrattuale, ma non criteri di adeguamento dei contratti in esecuzione. Essendo fonte secondaria, non può fondare un diritto all’adeguamento in assenza di autorizzazione della norma primaria. Il richiamo all’atto aziendale di approvazione del piano economico non vale a configurare una volontà provvedimentale di accoglimento.

Il secondo motivo è infondato perché le Condizioni Generali richiamate nel contratto escludono espressamente ogni revisione dei prezzi e richiamano l’art. 1664, primo comma, cod. civ., senza censure specifiche della ricorrente. Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 9212 del 2024, secondo cui la revisione è ammessa solo se prevista nei documenti di gara con clausole chiare e precise, né sono applicabili i principi del d.lgs. n. 36 del 2023 ai contratti stipulati nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016.

Quanto al terzo motivo, il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e la decisione della stazione appaltante doveva ritenersi vincolata. Il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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