Sanatoria e ordine di demolizione, la ri-notifica condiziona l’acquisizione (C.G.A.R.S. n. 122 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia determina la temporanea sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione e dei termini per eseguirlo. Formatosi il diniego dell’istanza, il provvedimento sanzionatorio non riacquista automaticamente efficacia: occorre una nuova notifica dell’ordine di demolizione, con assegnazione di un nuovo termine per l’esecuzione spontanea. In mancanza, difetta uno dei presupposti del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e della sua rettifica, con conseguente illegittimità dell’acquisizione. La perenzione del ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione non sana il difetto, non equivalendo a consolidamento degli effetti dell’atto.

Il Fatto

Il dante causa dell’appellante aveva edificato, in assenza di titolo, due manufatti pertinenziali a un edificio preesistente. Nel 1999 il Comune gli aveva notificato un’ingiunzione di demolizione; l’interessato aveva poi presentato istanza di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985 e proposto ricorso giurisdizionale. Nel 2010 l’Amministrazione aveva emanato una determinazione di acquisizione al patrimonio comunale, poi rettificata quanto all’individuazione delle particelle, dopo che la prima era stata dichiarata inefficace in sede giudiziale.

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 663/2021, aveva respinto il ricorso del dante causa, ritenendo consolidati gli effetti dell’ordinanza di demolizione e del diniego di sanatoria a seguito della perenzione del ricorso. L’appellante, divenuto proprietario di una delle particelle già dal 1996 per donazione paterna, ha impugnato la decisione e proposto opposizione di terzo, deducendo la nullità del provvedimento acquisitivo per difetto dei presupposti e per omessa notifica degli atti ai proprietari.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello, dichiarandolo fondato nel primo motivo. Il Collegio rileva che il provvedimento di rettifica si fonda sulla prima acquisizione, la quale trae origine dal provvedimento sanzionatorio del 1999. Poiché il ricorso avverso la prima acquisizione era stato dichiarato inammissibile per perdita di efficacia dell’ordine di demolizione conseguente all’istanza di sanatoria, non assume rilievo la circostanza che il ricorso del dante causa sia stato poi dichiarato perento.

La Corte richiama il proprio orientamento (C.G.A.R.S. n. 569/2023, n. 373/2022, n. 876/2022), che impone una lettura coordinata con i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cons. St., sez. VI, n. 7380/2021), la cui violazione comporterebbe, ex art. 117 Cost., un’interpretazione incostituzionale della normativa nazionale. In pendenza del sub-procedimento di accertamento di conformità, la temporanea inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce condotta giustificabile, senza colpa.

Richiamando i pareri della sezione riunita n. 277/2020 e n. 477/2022, il Collegio sottolinea la ratio di “rimettere in termini” il cittadino che si sia visto respingere la sanatoria, per consentirgli l’esecuzione spontanea ed evitare gli effetti sanzionatori ulteriori, quali confisca e sanzione pecuniaria. Tale lettura corrisponde alla natura particolarmente afflittiva della sanzione, delineata dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023.

Nel caso concreto, non risulta avvenuta la nuova notifica dell’ordine di demolizione dopo il formarsi del diniego: viene meno uno dei presupposti del provvedimento acquisitivo e della sua rettifica. Il procedimento deve pertanto regredire al momento della riemissione o ri-notifica dell’ordine, con assegnazione di un nuovo termine.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure. Quanto all’opposizione di terzo, ne sussistono i presupposti ex art. 109, comma 2, cod. proc. amm., ma è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del doppio grado sono compensate, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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