Recupero sottotetto con sopraelevazione: nuova costruzione e distanze tra pareti finestrate (TAR Liguria n. 293 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero ai fini abitativi del sottotetto che comporti un incremento, anche contenuto, dell’altezza dell’edificio integra una sopraelevazione qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. A tale intervento si applica la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prescritta dall’art. 9, comma 2, d.m. n. 1444/1968, senza che rilevi la sua riconduzione alla ristrutturazione edilizia. La regola delle distanze legali opera anche per le sopraelevazioni e per gli interventi di recupero dei sottotetti. Il diniego di permesso di costruire fondato sulla violazione delle distanze costituisce atto vincolato, con conseguente esclusione del vizio di eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e del difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune di Spotorno il rilascio del permesso di costruire per il recupero ai fini abitativi, ai sensi dell’art. 2 della l.r. Liguria n. 24/2001, del sottotetto di un immobile. L’istanza è stata respinta con provvedimento del 22 giugno 2021, sul rilievo che l’intervento comporta un incremento di altezza di 65 cm e non rispetta la distanza minima dalle pareti finestrate degli edifici limitrofi; è stata contestata anche l’eccessiva altezza del cornicione.

Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Liguria. Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato un nuovo progetto, con incremento di altezza più contenuto, anch’esso respinto con provvedimento del 3 luglio 2023 per la medesima ragione delle distanze. Il nuovo diniego è stato gravato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’istanza di stralcio della memoria di replica comunale, depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Rilevata l’infondatezza delle censure, ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Il primo progetto è stato respinto perché il previsto aumento di altezza configura un intervento di nuova costruzione che non rispetta la distanza di dieci metri tra pareti finestrate. Il ricorrente sostiene che i 65 cm non integrino una sopraelevazione in senso tecnico e che l’intervento sia una ristrutturazione edilizia, non soggetta alle distanze.

La tesi non è condivisa. L’entità della sopraelevazione non è irrilevante, essendo pari a circa il 5% dell’altezza esistente. Il Collegio richiama i principi della Cons. Stato, Sez. II, n. 7029 del 19 ottobre 2021, resa su analoga fattispecie di recupero del sottotetto: ogni modifica dell’altezza dell’edificio integra gli estremi della nuova costruzione ai fini del computo delle distanze (Cons. Stato, Sez. IV, n. 844 del 2013); la regola dell’art. 9 si applica anche alle sopraelevazioni (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5759 del 2011, e Cass. Sez. II n. 4413 del 2001); la distanza va rispettata anche nel recupero dei sottotetti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5466 del 2020). La distanza è imposta per qualsiasi forma di nuova costruzione, intesa nel senso più ampio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4933 del 2023).

La legittimità della ragione di diniego riferita all’art. 9 è sufficiente a sorreggere l’atto plurimotivato, rendendo superfluo l’esame della censura sull’altezza del cornicione. Il diniego di permesso di costruire è atto vincolato, perché presuppone la sola verifica della conformità alla disciplina urbanistico-edilizia: non si configura quindi l’eccesso di potere dedotto sotto i profili della contraddittorietà estrinseca e del difetto di motivazione.

Quanto ai motivi aggiunti, la censura fondata sul cordolo antisismico di 15 cm è inammissibile per genericità: non si confronta con la ragione di diniego che quantifica l’innalzamento in 40 cm, dato non contestato e confermato dagli elaborati grafici (11,90 m allo stato attuale, 12,30 m dopo l’intervento). Non essendo l’incremento riconducibile al solo cordolo, si configura anche in questo caso una sopraelevazione, avente natura di nuova costruzione, in violazione delle inderogabili distanze legali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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