Ordinanza sindacale di rimozione rifiuti: competenza e partecipazione procedimentale (TAR Toscana n. 1449 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce esclusivamente al Sindaco il potere di ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, configurandosi quale disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che in via generale riserva ai dirigenti gli atti gestionali a rilevanza esterna. Il provvedimento di rimozione presuppone l’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa, ma non richiede che il rifiuto abbandonato sia pericoloso, essendo sufficiente la sua qualificazione come rifiuto. La mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non rende illegittimo il provvedimento qualora l’amministrazione dimostri di aver comunque attivato un effettivo contraddittorio con l’interessato. In tema di autotutela, l’amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente le osservazioni della parte, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la valutazione complessiva delle stesse.

Il Fatto

Il Comune di San Miniato, con ordinanza n. 3 del 3.1.2024 adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ha ingiunto alla società ricorrente, nella qualità di impresa esecutrice dei lavori, di rimuovere e smaltire il materiale rinvenuto su un terreno comunale. L’atto qualificava come abbandono di rifiuti speciali il rinvenimento di materiale edile e macerie non trattate, mescolate con residui di ferro, plastica, guaina e asfalto privo di certificazione, impiegato per il rifacimento del sottofondo di un tratto stradale privato oggetto di CILA.

Su istanza di autotutela degli interessati, il Comune confermava il provvedimento con ordinanza n. 10 del 15.2.2024, differendone l’esecuzione di sessanta giorni. La società ha impugnato entrambi gli atti deducendo incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 184/2024 e disposto istruttoria; all’esito, il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Sul profilo della competenza, il Collegio osserva che l’organo deputato all’adozione del provvedimento è il Sindaco e non il dirigente comunale. Richiamando un consolidato orientamento, il Tribunale ribadisce che l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati può essere adottata esclusivamente dal Sindaco, poiché l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 è disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto all’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (richiamati Cons. Stato, Sez. IV, n. 8252 del 2023 e Cass. pen., Sez. III, n. 9472 del 2024).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Tribunale riconosce che in materia di rimozione e smaltimento dei rifiuti il contraddittorio con gli interessati è essenziale, per l’apporto procedimentale che gli stessi possono fornire sull’accertamento delle responsabilità e sulle modalità di intervento alternative alla rimozione. Dagli atti emerge però che la società è stata sentita nel corso del sopralluogo della Polizia Municipale, ha ricevuto il verbale di prescrizione e ha presentato osservazioni in sede di autotutela, esaminate dall’amministrazione. La mera mancanza della comunicazione formale non rende quindi illegittimo il provvedimento, essendo state sostanzialmente assicurate le garanzie partecipative.

Sui presupposti sostanziali, il Collegio rileva che la relazione tecnica allegata alla CILA prevedeva l’uso di materiale riciclato o di cava, mentre è stato impiegato materiale da demolizione non trattato e privo di certificazione. La ricorrente non ha prodotto la documentazione attestante il trattamento e il reimpiego, né ha dimostrato che il materiale avesse perso la qualificazione di rifiuto ai sensi dell’art. 174-ter del d.lgs. n. 152/2006. Il rapporto di prova prodotto qualifica espressamente il materiale come rifiuto speciale, e non rileva che non sia pericoloso: ai fini dell’art. 192 è sufficiente la qualificazione come rifiuto. Le censure avverso il verbale e l’asseverazione ARPAT sono pertanto infondate.

Infine, sul terzo motivo, il Tribunale esclude l’illegittimità derivata e ritiene congrua la motivazione dell’ordinanza confermativa. L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni, essendo sufficiente che emerga la valutazione complessiva delle stesse (richiamati TAR Campania Salerno n. 248 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2011 del 2015). Non avendo la ricorrente allegato elementi nuovi, il rigetto del ricorso consegue alla soccombenza, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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