Sanità privata accreditata, integrazione economica solo per i destinatari del CCNL AIOP-Aris (TAR Molise n. 259 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compartecipazione regionale agli oneri del rinnovo del CCNL A.I.O.P./A.R.I.S. della sanità privata spetta esclusivamente alle strutture rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione del contratto, individuate negli IRCCS, nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte alle associazioni stipulanti e nei Centri di Riabilitazione indicati dall’art. 1, comma 2. Il datore di lavoro che applichi volontariamente quel contratto, pur non appartenendo al suo ambito applicativo, non può invocare tale comportamento per estendere la platea dei beneficiari del contributo pubblico. L’accreditamento con il servizio sanitario regionale per le specifiche attività disciplinate dal CCNL costituisce presupposto del beneficio. La giurisprudenza sull’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, ispirata alla tutela del lavoratore, non è utilmente invocabile dall’impresa per rivendicare vantaggi economici subordinati a requisiti formali non posseduti.
Il Fatto
Una società sanitaria privata, autorizzata e accreditata dalla Regione per prestazioni di diagnostica per immagini, laboratorio, cardiologia e fisioterapia, impugnava il D.C.A. n. 70 del 28.10.2020, con cui il Commissario ad acta per il Piano di rientro aveva recepito l’intesa della Conferenza delle Regioni e disposto il riconoscimento di un’integrazione economica pari al 50% degli oneri incrementali sostenuti dalle strutture private accreditate per il rinnovo del contratto del personale non medico.
La ricorrente contestava la clausola che limitava il beneficio agli IRCCS e alle strutture ospedaliere per acuti, riabilitazione e lungodegenza iscritte ad A.I.O.P. e A.R.I.S., assumendo di applicare il medesimo CCNL e di essere perciò illegittimamente esclusa. Chiedeva l’annullamento del decreto nella parte lesiva della propria posizione, insieme ai verbali delle sedute del 17.10.2019 e del 27.07.2020 e al verbale dell’incontro tecnico del 14.09.2020. Amministrazioni intimate e associazione controinteressata eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità e affronta il merito, respingendo il ricorso. Ricostruisce la genesi del beneficio: la pre-intesa del 10.06.2020 tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, la disponibilità della Conferenza delle Regioni a sostenere fino al 50% dei costi del rinnovo, l’indirizzo ribadito nelle sedute del 2019 e del 2020, la stipula del nuovo CCNL l’08.10.2020 e il recepimento commissariale.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito soggettivo del contratto. L’art. 1, comma 1, del CCNL A.I.O.P./A.R.I.S. circoscrive l’applicazione ai lavoratori che operano negli IRCCS e nelle strutture ospedaliere iscritte alle associazioni stipulanti. Il comma 2 estende la disciplina ai Centri di Riabilitazione che alla data della pre-intesa adottavano ancora il previgente contratto. La ricorrente, secondo il Giudice, non appartiene a nessuna di tali categorie: è un ambulatorio polifunzionale e svolge l’attività fisioterapica in regime libero professionale, circostanza che esclude la qualificazione come Centro di Riabilitazione, non applicandosi ai liberi professionisti la disciplina del lavoro subordinato.
Il Tribunale aggiunge due ulteriori ragioni. La società non è accreditata con il servizio sanitario regionale né come ospedale né come Centro di Riabilitazione, essendo il solo accreditamento documentato quello per la “radiologia in regime ambulatoriale”: l’accreditamento è presupposto richiesto dal decreto commissariale. Né risulta provata l’effettiva applicazione del CCNL: le buste paga depositate sono esigue e riferite a impiegati, infermieri e tecnici radiologi, mentre il documento sulla trasformazione del rapporto richiama il diverso CCNL Case di Cura, riconducibile al contratto “Servizi” del 30.10.2012.
Quanto al richiamo della Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. n. 11537 del 02.05.2019, il Collegio ne rileva l’inconferenza: l’orientamento sull’efficacia soggettiva dei contratti collettivi tutela il lavoratore e non può essere speso dall’impresa per ottenere benefici subordinati a requisiti soggettivi formali. L’applicazione volontaria di un contratto fuori dal proprio ambito non estende la platea dei beneficiari, anche perché una spesa pubblica così conformata non sarebbe preventivamente calcolabile, con lesione dei principi di programmazione sanitaria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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