Risarcimento per diniego illegittimo di rinnovo patentino criteri liquidazione lucro cessante (TAR Molise n. 273 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego illegittimo di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio, fondato su una dichiarazione sostitutiva non veritiera ma superata dalla sopravvenuta regolarizzazione della posizione fiscale e dalla presentazione di una nuova e tempestiva istanza, integra fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e obbliga l’Amministrazione al risarcimento del danno. La colpa dell’Amministrazione risiede nel difetto degli approfondimenti istruttori che avrebbero evitato l’adozione dell’atto illegittimo, non essendo dimostrata l’esimente dell’errore scusabile. Il danno risarcibile è circoscritto alle sole conseguenze dirette e immediate dell’evento dannoso, secondo gli artt. 2056, 1223, 1225 e 1227 cod. civ., con esclusione di ogni sovracompensazione. Il lucro cessante va liquidato, in difetto di opposizione delle parti, mediante i criteri dettati ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., parametrando il mancato utile alle vendite del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di un patentino biennale per la vendita di generi di monopolio presso un bar da essa gestito in un centro commerciale. In prossimità della scadenza presentava istanza di rinnovo, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestava l’assenza di pendenze fiscali definitivamente accertate. Le verifiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevavano iscrizioni a ruolo a carico della società.
La società rinunciava formalmente alla prima istanza e ne presentava una seconda, tempestiva e corredata dal certificato comprovante l’avvenuta regolarizzazione della posizione tributaria. L’Agenzia, tuttavia, negava il rinnovo riferendosi esclusivamente alla prima domanda e alla mendacità delle dichiarazioni iniziali. Il diniego veniva annullato dal TAR Molise con sentenza del 10 marzo 2020, confermata in appello dal Consiglio di Stato. La società proponeva quindi azione di condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., lamentando il mancato utile della rivendita per il periodo di preclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma la responsabilità dell’Agenzia ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ravvisando la lesione di un bene della vita nella mancata percezione degli utili correlati alla vendita di generi di monopolio, il nesso causale con il provvedimento illegittimo e la colpa dell’Amministrazione. Questa non ha dimostrato l’esimente dell’errore scusabile e non ha condotto gli approfondimenti istruttori suggeriti dagli elementi emersi nel procedimento, che imponevano di valutare portata e attualità delle pendenze fiscali al momento della nuova istanza. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, per la decadenza dal beneficio, non rileva il profilo formale della falsità della dichiarazione, ma quello sostanziale della mancanza del requisito falsamente dichiarato, dovendo l’Amministrazione procedere a una valutazione caso per caso e nel rispetto dei principi di proporzionalità.
Quanto al quantum, il Tribunale esclude la pretesa di € 88.978,00 avanzata dalla ricorrente. Le spese legali non risultano eccedenti rispetto a quelle già regolate nei precedenti giudizi. Gli oneri del finanziamento non sono collegabili in via aprioristica alla temporanea interruzione della sola attività collaterale di vendita dei generi di monopolio, essendo quella principale di bar-pizzeria. Neppure può riconoscersi l’utile medio degli anni precedenti, poiché manca la prova della riconducibilità della riduzione complessiva degli incassi alla indisponibilità del patentino: un accoglimento in tali termini produrrebbe un indebito arricchimento e si porrebbe in contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile richiamata dalle Sezioni Unite n. 12565 del 2018.
Il Collegio ritiene pertanto di applicare, in difetto di opposizione delle parti, il meccanismo dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., dettando i criteri per la quantificazione del lucro cessante. Non vi sono ragioni per ritenere che il livello delle vendite dei primi cinque mesi del 2019 si sarebbe discostato dal dato del corrispondente periodo del 2018. L’Agenzia, in possesso dei dati dichiarativi e contabili, dovrà ricostruire in contraddittorio con la parte gli utili che l’impresa avrebbe tratto dalla vendita, formulando un’offerta entro quattro mesi dalla comunicazione della sentenza. In assenza di accordo il Tribunale potrà essere nuovamente adito. Il ricorso è accolto per quanto di ragione, con condanna alle spese per metà e compensazione per la restante parte.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1225 c.c. – Prevedibilità del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni