Sanzione AGCom non sostenuta da campione ispettivo esiguo (Cons. Stato n. 1571 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione degli obblighi di diligenza nelle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso deve fondarsi su un’istruttoria idonea a dimostrare una politica aziendale complessivamente non diligente, e non su un numero estremamente esiguo di casi estratti a campione. Il dato quantitativo dei casi contestati, se riferito a una base statistica limitata, non costituisce indizio sufficiente di una generalizzata gestione negligente delle procedure, perché l’esiguità del campione impedisce valutazioni riferite alla complessiva gestione aziendale. La conclusione generale tratta da un numero limitato di situazioni concrete integra pertanto un vizio di carente istruttoria. Il giudice amministrativo può accogliere il gravame in virtù del principio della ragione più liquida, assorbendo le doglianze non scrutinate.
Il Fatto
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera adottata nella riunione del 15 marzo 2018, ha accertato che una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva violato l’art. 80, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 259 del 2003, in combinato disposto con gli artt. 17 e 18 della delibera n. 4/06/Cons e con l’art. 5 della delibera n. 35/10/CIR, per non avere eseguito con la dovuta diligenza le attività di propria competenza nelle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso. L’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria e diffidato la società dall’intraprendere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.
Il TAR Lazio, Sezione Quarta, con sentenza n. 8591 del 30 aprile 2024, ha respinto il ricorso proposto dalla società per l’annullamento di tale atto. La soccombente ha interposto appello, deducendo plurimi motivi tra cui, in particolare, l’esiguità dei casi contestati e l’estraneità delle condotte contestate rispetto a una politica aziendale negligente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le doglianze di carattere procedimentale, rilevando che l’Autorità aveva avviato una fase preistruttoria plurisoggettiva nei confronti dei vari operatori coinvolti, per poi attivare procedimenti singoli diretti ad accertare la responsabilità di ciascuno, con conseguente rispetto del contraddittorio.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carente istruttoria. L’Autorità, nella visita ispettiva condotta nel maggio 2017, aveva esaminato alcuni casi estratti a campione tra le segnalazioni acquisite, accertando disservizi in relazione a un numero estremamente esiguo di fattispecie, sei delle quali due contestate dalla parte in quanto ascrivibili a errori umani.
Da un numero così ridotto di casi concreti, secondo il Collegio, non è possibile enucleare con adeguata certezza, o anche con consistente plausibilità, l’esistenza di una politica aziendale complessivamente non improntata a sufficiente diligenza. La conclusione generale tratta dall’Autorità avrebbe imposto un’analisi riferita a un numero maggiore di casi, da selezionare sia tra quelli segnalati sia tra quelli non segnalati.
Il Consiglio ha inoltre ritenuto non esaustiva la motivazione del primo giudice, secondo cui i casi contestati rappresentavano il 50% di quelli verificati in ispezione. Tale percentuale, in presenza di una base statistica esigua, non costituisce indizio sufficiente di una generalizzata gestione negligente delle procedure, risultando inidonea a determinare valutazioni non riferite ai singoli casi ma alla complessiva e ben più ampia gestione delle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso.
L’accoglimento del motivo ha determinato, in applicazione del principio della ragione più liquida — richiamato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 — e dell’assorbimento delle doglianze non scrutinate, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento della delibera dell’Autorità. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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