Sanzione AGCOM tra motivazione per relationem e sindacato di merito del giudice (Cons. Stato n. 5903 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Autorità ridetermina la sanzione pecuniaria in esecuzione di una sentenza di annullamento parziale è motivata per relationem rispetto al provvedimento sanzionatorio originario, purché questo contenga l’analitica valutazione dei criteri di gravità della violazione, personalità dell’agente e condizioni economiche. Le Linee guida dell’Autorità hanno funzione interpretativa e non integrano il precetto normativo; il criterio dell’opera svolta per attenuare le conseguenze dell’illecito è solo eventuale. Il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non si limita a un sindacato debole sulla discrezionalità sanzionatoria, ma verifica la congruità del quantum. La disparità di trattamento tra operatori è deducibile solo a fronte di assoluta identità della situazione di fatto.

Il Fatto

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva ingiunto a un operatore telefonico il pagamento di una sanzione di € 1.160.000,00 per non aver adeguato la cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa entro il termine fissato da una propria delibera. Il TAR Lazio aveva annullato in parte il provvedimento, limitatamente alla quantificazione, rilevando che la violazione si era perfezionata prima dell’entrata in vigore della norma che aveva innalzato il massimo edittale.

In esecuzione di quella pronuncia l’Autorità aveva rideterminato la sanzione in € 580.000,00, applicando la cornice edittale vigente alla data del perfezionamento dell’illecito. L’operatore impugnava la nuova delibera davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, censurando la sola parte della sentenza relativa alla dosimetria della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello muovendo dal dedotto difetto di motivazione. La delibera di rideterminazione richiama espressamente i criteri seguiti nel provvedimento originario, sicché le ragioni sono ricavabili per relationem. Il provvedimento richiamato contiene una motivazione articolata sui tre parametri delle Linee guida: gravità della violazione, personalità dell’agente e condizioni economiche, quest’ultime desunte dal fatturato dell’operatore.

Quanto alla struttura delle Linee guida, la Corte precisa che la seconda fase — relativa all’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione — ha carattere solo eventuale. Il criterio non è essenziale e la sua mancata valorizzazione non inficia la legittimità del calcolo.

La censura sull’asserita aspecificità della contestazione è disattesa perché il provvedimento originario, non annullato su questo punto, ha individuato il parametro nell’art. 98, comma 16, del d.lgs. n. 259 del 2003, che richiama le disposizioni degli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79. L’Autorità non aveva l’obbligo di indicare analiticamente quale singola disposizione fosse violata, non incidendo tale individuazione sull’ammontare della sanzione. Sulla fondatezza nel merito delle contestazioni è inoltre calato il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado.

Nessuna incertezza del quadro regolamentare giustifica l’esimente invocata: la Corte richiama la continuità tra la disciplina regolamentare e la sopravvenuta normativa legislativa. Quanto alla durata, essa è stata individuata in un arco di sei mesi, congruamente valutato. Sulla disparità di trattamento la Corte ribadisce che occorre un’assoluta identità della situazione di fatto, esclusa dalla posizione economica e dal ruolo dominante dell’operatore sul mercato.

Da ultimo, il Collegio afferma di poter sostituirsi al giudice di prime cure e, nell’esercizio della giurisdizione di merito, ritiene la sanzione proporzionata in ragione della portata dell’infrazione, del numero elevato di utenti coinvolti e dell’impatto sul mercato. L’importo risulta altresì congruo se confrontato con la più severa cornice edittale attuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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