Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 5905 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, cui aderisca espressamente la controparte, integra una sopravvenuta carenza di interesse che rende improcedibile il ricorso in appello. In tal caso il giudice dichiara l’improcedibilità e conferma la sentenza impugnata, restando assorbita ogni ulteriore censura. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di grado, in conformità della richiesta congiunta delle parti. Ai fini del contributo unificato, deve considerarsi soccombente la parte appellante.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al T.a.r. Piemonte l’ordinanza con cui la Provincia le aveva intimato, ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, di presentare il piano di caratterizzazione e di attuare la procedura di bonifica e il ripristino dei luoghi in relazione al reticolo di canali correlabili con lo stabilimento siderurgico. Il ricorso verteva sulla contestazione della responsabilità per la contaminazione da metalli e idrocarburi pesanti.

Con la sentenza impugnata il T.a.r. aveva respinto il ricorso e compensato le spese. La società proponeva appello, affidato a motivi di error in judicando sulla prova della responsabilità, sulla natura parziaria della stessa e sulla possibilità di agire verso alcuni soltanto dei responsabili, oltre a un motivo di error in procedendo per incoerenza tra dispositivo e motivazione. Nel corso del giudizio le parti coltivavano trattative; in prossimità dell’udienza l’appellante dichiarava di non avere più interesse al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare, rilevando che con dichiarazione del 25 giugno 2025 parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, con espressa adesione della controparte resa in atti il giorno successivo.

Il Collegio richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa — Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012 — e le norme di riferimento, segnatamente gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., per affermare che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza idonea a fare venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.

Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza. La Corte non esamina nel merito i motivi di gravame, che restano assorbiti dalla definizione in rito.

La definizione in rito del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti. Quanto al contributo unificato, il Collegio stabilisce che debba considerarsi soccombente la parte appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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