Sanzione disciplinare militare, motivazione e immediatezza della contestazione (Cons. Stato n. 3674 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di corpo dei militari, la locuzione “senza ritardo” contenuta nell’art. 1398, comma 1, lett. a) cod. ord. mil. non impone la quasi contestualità tra conoscenza del fatto e contestazione, ma una ragionevole prontezza, da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari. L’obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio è attenuato e può essere assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato, quando la condotta sia di particolare rilievo e palesemente contraria ai doveri di rettitudine ed esemplarità propri dello status di militare. Le censure che investono la qualificazione del fatto e l’entità della sanzione sono inammissibili quando impingono nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare. Il vizio di insufficienza istruttoria non sussiste se la contestazione, per precisione dei riferimenti e indicazione delle norme violate, ha consentito all’incolpato l’esatta individuazione del fatto e l’esercizio della difesa.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, addetto a una stazione distaccata, era destinatario di una sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, irrogata dal comandante di compagnia per avere tenuto, al termine di una discussione, un atteggiamento irriguardoso verso un militare di grado inferiore alla presenza del comandante di stazione. Il militare proponeva ricorso gerarchico, respinto dal comandante provinciale, e quindi ricorso al TAR Toscana, articolato in sette motivi.

Il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla carenza di istruttoria, per la mancata audizione dei soggetti presenti all’evento, e compensava le spese. Il Ministero della difesa appellava, deducendo travisamento dei fatti e contraddittorietà; la parte resistente chiedeva la reiezione e, in via subordinata, l’accoglimento dei motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva anzitutto che l’appello ha devoluto l’intero thema decidendum e, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, esamina direttamente i motivi originari, che perimetrano il processo ai sensi dell’art. 104 c.p.a.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato esclude la violazione delle regole di partecipazione procedimentale: nel procedimento disciplinare di corpo l’amministrazione ha rispettato l’art. 1370 cod. ord. mil., avendo contestato gli addebiti, acquisito e valutato le giustificazioni e garantito un triplice accesso agli atti. Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte richiama il proprio costante orientamento: l’obbligo è attenuato in presenza di condotte di particolare rilievo, essendo sufficiente la connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate e sanzione. Le censure sulla qualificazione del fatto e sull’entità della sanzione sono inammissibili, perché investono il merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 e n. 850 del 2024, n. 1632 del 2023).

Il richiamo all’art. 725, comma 1, lett. b) reg. ord. mil. nel provvedimento sanzionatorio costituisce, per la Corte, un mero errore materiale, privo di incidenza sulla ratio decidendi e inidoneo a determinare l’illegittimità dell’atto, essendo comunque comprensibili le norme violate.

Sul principio di immediatezza della contestazione, il collegio ricostruisce il quadro degli artt. 1393 e 1398 cod. ord. mil. e richiama l’elaborazione giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. II, n. 9767 del 2025, n. 8948 del 2025, n. 9506 del 2024): il termine va inteso come ragionevole prontezza. Nel caso concreto il procedimento è stato avviato il 10 maggio 2019, dopo la conoscenza, risalente al 20 aprile 2019, delle dichiarazioni rese in un procedimento penale militare; il lasso di tempo è dunque ragionevole e le scelte temporali dell’amministrazione sono sindacabili solo se manifestamente illogiche.

Quanto alla determinatezza della contestazione e alla congruenza tra addebito e sanzione, la Corte rileva la piena contezza degli addebiti, dimostrata dalle osservazioni difensive prodotte in sede procedimentale e nel ricorso gerarchico, e la sostanziale coincidenza tra fatto contestato e fatto sanzionato.

Il motivo sull’insufficienza istruttoria, accolto dal TAR, è respinto: la contestazione era idonea a consentire l’esatta individuazione del fatto e ogni possibile discolpa, e l’omessa audizione di un militare risulta irrilevante perché lo stesso era già stato sentito in sede penale senza riferire dell’episodio. Il motivo di travisamento dei fatti cade anch’esso, poiché la dichiarazione testimoniale assunta sotto giuramento in sede di sommarie informazioni assume valore dirimente. Il rigetto delle censure avverso la sanzione comporta, infine, la improcedibilità del gravame avverso il rigetto del ricorso gerarchico. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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