Sanzione disciplinare militare e motivazione per relationem ammettono richiamo a note dell’ambasciata (Cons. Stato n. 1709 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di corpo dei militari, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo salvo travisamento dei fatti, manifesta illogicità o evidente sproporzione. L’obbligo di motivazione è adempiuto anche mediante motivazione per relationem, quando il provvedimento richiama atti che espongono i fatti addebitati in modo sufficientemente determinato, così consentendo all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa. La mancata indicazione dell’organo competente per il ricorso gerarchico integra, al più, una irregolarità formale, ove l’autorità sia agevolmente individuabile e il ricorso sia stato comunque proposto. Il diniego di qualifica speciale, in assenza dei requisiti di legge, costituisce atto vincolato.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso rappresentanze diplomatiche italiane in Venezuela, veniva sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di segnalazioni dell’ambasciata relative a toni irriguardosi e diverbi con il personale e il pubblico. Al termine del procedimento gli veniva irrogata la sanzione della consegna di tre giorni ai sensi dell’art. 1361 del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il militare impugnava dinanzi al TAR Lazio la sanzione, la determina che aveva respinto il ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, il mancato conferimento della qualifica speciale.
Il TAR rigettava ricorso e motivi aggiunti. Proponeva appello il militare, dolendosi dell’erronea individuazione dell’autorità competente sul ricorso gerarchico, della genericità degli addebiti, del difetto di motivazione e dell’omessa pronuncia sul diniego della qualifica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, la Corte rileva che il provvedimento sanzionatorio indicava espressamente la possibilità di ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 1366 c.o.m. in relazione all’art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971. In base all’art. 1363, comma 1, c.o.m., l’organo sovraordinato a quello che ha inflitto la punizione era agevolmente individuabile, e il ricorso fu infatti proposto e deciso. L’omessa indicazione integra al più una irregolarità formale.
Quanto alla genericità degli addebiti, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata: la valutazione sulla gravità dell’infrazione e sulla scelta della sanzione è espressione di un giudizio non sindacabile nel merito, salvo abnormità o illogicità in rapporto alle risultanze istruttorie. Il giudice non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, fermo il riscontro di travisamento dei fatti, sproporzione o processi logici incoerenti.
Nel caso concreto il procedimento ha preso le mosse da fatti storici accertati e segnalati in due note del vertice dell’ambasciata, richiamate con motivazione per relationem. L’amministrazione ha ripercorso in modo analitico i profili fattuali, acquisendo le difese del militare, e ha garantito il rispetto del protocollo procedimentale. Il quadro comportamentale è stato ritenuto lesivo del prestigio dell’istituzione e contrario all’art. 732 d.P.R. n. 90/2010, che impone di salvaguardare la serenità e la buona armonia nel reparto, in correlazione con l’art. 424 del regolamento dell’Arma.
La Corte esclude il vizio motivazionale: sussiste una sufficiente connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate e sanzione. Le segnalazioni provenienti da personale di vertice di un’ambasciata assumono rilievo autonomo. La motivazione può richiamare per relationem altri atti, purché emergano i fatti e l’apprezzamento negativo degli stessi.
Infine, sul diniego di qualifica speciale, la Commissione di valutazione ha rilevato il mancato possesso dei requisiti dell’art. 1325-quater, comma 1, lett. c) e d), c.o.m.: il giudizio “nella media” e la sanzione disciplinare annotata sul foglio matricolare impedivano il conferimento. L’atto è pertanto vincolato e dovuto, con spese poste a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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