Dichiarazioni non veritiere nel concorso militare e decadenza per autoresponsabilità del candidato (Cons. Stato n. 1710 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dichiarazioni sostitutive rese in sede di procedura concorsuale, la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, ogniqualvolta in assenza della falsa dichiarazione il bene della vita non sarebbe stato ottenuto. Il dato oggettivo della difformità tra quanto dichiarato e la realtà assume rilievo dirimente, non assumendo alcun rilievo il profilo della colpa o della buona fede dell’autore. Nei procedimenti selettivi opera il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, che sopportano le conseguenze di errori, incompletezze, sviste e negligenze nella compilazione della domanda, senza che possa invocarsi il soccorso istruttorio, pena la lesione della par condicio competitorum. Il bando costituisce lex specialis che vincola rigidamente l’amministrazione, con esclusione di margini di discrezionalità in presenza dell’accertata mancanza di un requisito.
Il Fatto
Il candidato partecipava a una procedura di reclutamento per volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina militare, dichiarando in sede di presentazione telematica della domanda di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di “ottimo 9-10”. Per effetto di tale dichiarazione otteneva utile collocazione nella graduatoria di merito. I successivi controlli dell’amministrazione evidenziavano che il candidato aveva in realtà conseguito il diploma con il diverso giudizio di “distinto”.
L’amministrazione avviava il procedimento di decadenza dalla ferma, acquisiva le memorie difensive dell’interessato e adottava il provvedimento di decadenza e il conseguente collocamento in congedo illimitato, segnalando altresì la vicenda alla Procura della Repubblica. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. Il candidato proponeva appello, lamentando in particolare che il giudice di primo grado non avesse considerato le controdeduzioni prodotte nel procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica della legittimità dell’esclusione a fronte di una dichiarazione non veritiera giustificata dall’appellante come errore in buona fede, per superficialità o negligenza. Richiama la lex specialis della procedura: l’art. 3, comma 4, del bando prevede la verifica del possesso dei requisiti e dei titoli; l’art. 4, comma 9, impone al candidato di assumersi la responsabilità penale e amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000; l’art. 7, comma 1, lett. c) esclude le domande contenenti dichiarazioni non veritiere sul giudizio del diploma, mentre il comma 4 dispone l’esclusione dei candidati in difetto di requisiti anche se già incorporati.
La Corte sottolinea come il candidato avesse piena contezza, al momento della domanda, dei requisiti e delle conseguenze delle dichiarazioni non corrispondenti al vero. Richiama il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti e l’esclusione del soccorso istruttorio, che violerebbe la par condicio attraverso la sanatoria di una documentazione non veritiera.
Quanto all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la decadenza opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, cioè quando l’inclusione in graduatoria è diretta conseguenza del mendacio. La Corte richiama Cons. Stato, sez. V, n. 9594/2025, e le sentenze n. 943/2025 e n. 5576/2022 della stessa sezione, secondo cui non assume rilievo il profilo della colpa o della buona fede, essendo dirimente il dato oggettivo della difformità tra dichiarato e realtà.
Il Collegio verifica quindi la coerenza del quadro motivazionale dell’atto impugnato rispetto alle risultanze procedimentali, escludendo il dedotto difetto di motivazione. L’esclusione configura un atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, a garanzia dei principi di par condicio competitorum, imparzialità e buon andamento. Richiama infine l’orientamento sul bando quale lex specialis da interpretare in termini strettamente letterali, che vincola l’amministrazione in forza del principio dell’autovincolo e del divieto di disapplicazione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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