Iscrizione ad anni successivi al primo di Medicina richiede procedura selettiva comparativa (Cons. Stato n. 3012 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia impone che le relative istanze siano valutate unitariamente nell’ambito di una procedura selettiva comparativa, aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati e introdotta dalla pubblicazione di appositi avvisi o bandi. Tale esigenza risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e consente la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e secondo criteri predeterminati. È pertanto illegittimo il diniego fondato sulla mera assenza di posti, così come è priva di fondamento la pretesa del singolo di ottenere l’iscrizione senza previamente partecipare alla procedura comparativa. La regola vale per i decreti ministeriali vigenti e susseguitisi negli anni, compreso il d.m. n. 472/2024.

Il Fatto

Uno studente ha presentato all’Università degli Studi di Chieti istanza di immatricolazione ad un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del curriculum e dei crediti acquisiti. L’Ateneo ha respinto la richiesta rilevando l’assenza di posti disponibili e l’impossibilità di pubblicare avvisi, non essendovi posti definitivamente accertati.

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso dello studente e ha ordinato all’Ateneo di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti. L’Università ha appellato la sentenza e, in sede cautelare, ha ottenuto la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la possibilità, per gli studenti universitari, di iscriversi ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e la relativa disciplina. Il giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo il diniego perché non fondato sulla regola procedimentale che subordina l’iscrizione al riconoscimento dei crediti, all’accertamento delle propedeuticità e alla documentata disponibilità di posti.

Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione. La Sezione richiama il proprio orientamento costante, espresso da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7618/2023, secondo cui la normativa di settore richiede l’indizione di procedure di riconoscimento dei crediti e la pubblicazione di appositi avvisi o bandi sulla disponibilità dei posti. Ne deriva la necessità che le istanze siano valutate unitariamente in una procedura comparativa.

Il Collegio valorizza il richiamo all’allegato 2, punto 13, del d.m. n. 218/2020, che conferma la necessità di una selezione aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Viene così esclusa la fondatezza della pretesa di chi voglia ottenere l’iscrizione direttamente, senza partecipare alla selezione.

La Corte richiama poi le proprie decisioni più recenti, tra cui le sentenze n. 2541, 2542 e 2543 del 26 marzo 2025 e le nn. 2191, 2197 e 2199 del 17 marzo 2025, le cui motivazioni sono integralmente richiamate con valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e art. 74, comma 1, c.p.a..

Le censure dell’Ateneo sono quindi fondate. Il principio affermato nei precedenti, riferito al d.m. n. 583/2022, vale in via generale per i decreti ministeriali vigenti e susseguitisi negli anni. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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