Sanzione per inottemperanza a demolizione richiede atto formale di accertamento (TAR Lazio n. 207 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione presuppone un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, adottato dall’autorità competente. Il mero verbale redatto dalla polizia municipale costituisce atto endoprocedimentale, di natura ricognitiva e priva di efficacia provvedimentale, e non può fondare l’irrogazione della sanzione. In mancanza dell’atto presupposto, la sanzione è illegittima e l’ordinanza-ingiunzione va annullata. Quando l’amministrazione, con un nuovo provvedimento, sostituisce integralmente i precedenti atti sanzionatori, il ricorso avverso questi ultimi diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un complesso immobiliare comprendente un fabbricato edificato senza titolo su un terreno adiacente. Con ordinanza del 13 luglio 2009 il Comune gli ha ingiunto la demolizione. Ritenuta l’inottemperanza, l’amministrazione ha applicato con due ordinanze-ingiunzioni del 18 ottobre e del 3 novembre 2014 una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00.
Il ricorrente ha impugnato quegli atti davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina. In corso di giudizio il Comune, riconoscendo la fondatezza di parte delle censure, ha revocato in autotutela il provvedimento del 3 novembre 2014 e ha emesso una nuova ordinanza-ingiunzione, rideterminando la sanzione in euro 15.000,00 e mutandone la base giuridica. Avverso tale atto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, contestando in particolare l’assenza di un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’ordinanza-ingiunzione sopravvenuta ha interamente ridisciplinato la fattispecie, sostituendo la pretesa sanzionatoria originaria con una nuova, per titolo ed entità. Ne deriva il superamento delle precedenti ordinanze e l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
Venendo ai motivi aggiunti, il Tribunale richiama l’art. 31, commi 4 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 15, comma 3, l. reg. n. 15/2008. Le norme subordinano l’irrogazione della sanzione all’accertamento dell’inottemperanza: è necessario, dunque, un atto formale dell’organo competente che faccia propri gli esiti del verbale di accertamento.
Il provvedimento impugnato si fonda invece soltanto su un verbale della polizia municipale. Tale atto ha natura endoprocedimentale, finalità preparatoria e strumentale ed efficacia meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata attuazione dell’ordine demolitorio. Alla polizia municipale non è attribuita alcuna competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva.
Il Collegio osserva che un atto formale di acquisizione è indispensabile anche per l’applicazione della sanzione pecuniaria, che costituisce un’ulteriore conseguenza sfavorevole fondata sul medesimo presupposto. Nella specie tale provvedimento è del tutto mancante: non è richiamato nelle precedenti ordinanze-ingiunzioni né in quella del 13 gennaio 2015, benché la questione fosse già stata sollevata nel ricorso introduttivo. Ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., l’atto presupposto va pertanto ritenuto inesistente.
Da ciò consegue la fondatezza del motivo e l’accoglimento dei motivi aggiunti, con annullamento dell’atto gravato. La natura assorbente del vizio esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.