Daspo, obbligo di comunicazione avvio procedimento e determinatezza dei luoghi (TAR Lombardia n. 198 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di DASPO, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento, in ragione delle esigenze di celerità connaturate alla natura preventiva della misura, funzionali a scongiurare pericoli per l’ordine pubblico e turbative per la sicurezza collettiva. L’omissione resta inoltre irrilevante ove l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, per l’operare dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990. La prescrizione che individua i luoghi e le manifestazioni sportive oggetto del divieto non richiede un’elencazione analitica: è sufficiente che gli eventi siano determinabili, con correlato onere del destinatario di tenersi informato. La durata del divieto irrogato a chi sia già stato destinatario di analogo provvedimento è determinata secondo i minimi e i massimi fissati dall’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 e si sottrae al sindacato di proporzionalità ove ancorata al comportamento plurirecidivo e alla gravità della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Brescia, il 1° agosto 2023, gli ha imposto ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989 il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di otto anni, con prescrizione di comparizione personale presso l’ufficio di polizia per cinque anni.

Il provvedimento trae origine dagli eventi del 1° giugno 2023, all’interno e all’esterno dello stadio, in occasione di un incontro di calcio, sfociati in scontri tra le tifoserie. Al ricorrente, già destinatario di due precedenti DASPO, è contestato di aver fronteggiato le forze di polizia impugnando un’asta. Respinta la domanda cautelare, la causa è pervenuta alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di rinvio fondata sulla rinuncia al mandato difensivo. Richiamato l’art. 85 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che la rinuncia non opera nei confronti delle altre parti fino alla sostituzione del difensore, che resta tenuto a svolgere le proprie funzioni. Nessuna lesione del diritto di difesa è ravvisabile, avendo il ricorrente ricevuto la comunicazione della rinuncia.

Nel merito, la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata. Il Tribunale richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui le esigenze di celerità proprie della misura preventiva giustificano l’omissione, trattandosi di provvedimento connotato dalla necessità di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate (richiamata TAR Brescia, Sez. I, n. 985/2024, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 7945/2021 e n. 8381/2022). Nel caso concreto il provvedimento ha esplicitato le ragioni di urgenza, legate all’imminente avvio della stagione agonistica e all’afflusso di tifosi. Opera inoltre, in via assorbente, l’art. 21-octies legge n. 241/1990, avendo la Questura dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Quanto al merito della condotta, le allegazioni difensive sono smentite dalla relazione delle Digos e dalla documentazione fotografica e video, che ritraggono il ricorrente con un bastone in atteggiamento minaccioso verso le forze dell’ordine. Le condotte integrano pertanto il presupposto dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989.

La censura di indeterminatezza dei luoghi è parimenti infondata. Non è esigibile un’elencazione analitica delle manifestazioni: basta che gli eventi siano determinabili (richiamate Cass. pen. n. 23958/2014 e TAR Brescia, Sez. I, n. 297/2023). Le zone interdette sono individuate per collegamento funzionale alle manifestazioni, e l’estensione ad altre discipline rientra nella discrezionalità amministrativa. Il Collegio richiama sul punto la propria sentenza n. 984/2024, resa su vicenda identica.

La durata di otto anni è infine legittima: essa è fissata in applicazione dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, che per chi sia già destinatario del divieto prevede un minimo di cinque e un massimo di dieci anni, e appare ragionevole in considerazione del comportamento plurirecidivo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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