Accesso agli atti e improcedibilità per sopravvenuta evasione con spese all’amministrazione (TAR Lombardia n. 325 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta evasione dell’istanza da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, venendo meno la materia del contendere. Tale esito processuale non preclude tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese. L’inerzia serbata anteriormente al ricorso, protrattasi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990 e protratta fino alla costituzione in giudizio, integra infatti un’ipotesi di soccombenza sostanziale che giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite. Il giudice amministrativo valuta la condotta complessiva dell’amministrazione e non la sola definizione formale del rapporto.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile, aveva appreso dell’avvio di una costruzione sul fondo confinante, non assentita dalla stessa. Aveva quindi presentato istanza di vigilanza edilizia, rimasta senza riscontro. In seguito, con istanza del 29.11.2023, aveva chiesto copia dei titoli abilitativi della costruzione, invocando sia l’accesso documentale sia l’accesso civico generalizzato, corredando la richiesta con documentazione comprovante l’interesse.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si era perfezionato il silenzio diniego ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha quindi proposto ricorso, chiedendo la condanna all’ostensione degli atti e, in via subordinata, l’accertamento del diritto di accesso civico con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione ha evaso l’istanza in data 15.02.2024, dunque dopo la notificazione del ricorso e a giudizio pendente. Su questa circostanza il Collegio ha rilevato che la pretesa ostensiva ha trovato soddisfazione.

Il Tribunale ha perciò dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La definizione sopravvenuta della pretesa, una volta conseguita l’utilità richiesta, priva di oggetto la domanda di annullamento del silenzio e di accertamento del diritto.

La questione si sposta quindi sul regime delle spese. Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, a fronte di un’istanza presentata il 29.11.2023, ha evaso la richiesta solo il 15.02.2024, a giudizio già pendente. L’inerzia iniziale ha costretto la ricorrente a instaurare il contenzioso.

Su tale base il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di condanna alle spese e ha posto le spese di lite a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole come da dispositivo. L’esito processuale sfavorevole al ricorrente non ha quindi assorbito la valutazione della condotta dell’ente.

Il dispositivo dichiara l’improcedibilità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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