Diniego di autotutela e impugnazione tardiva degli atti presupposti (TAR Marche n. 171 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione nega l’annullamento in autotutela di un precedente atto, ove si limiti a confermarne il contenuto senza introdurre nuove valutazioni, è atto meramente confermativo e non autonomamente impugnabile per i vizi dell’atto presupposto. Le censure avverso il diniego di sanatoria e le conseguenti ordinanze di demolizione devono essere proposte con l’impugnazione tempestiva di tali atti, che costituiscono gli atti effettivamente lesivi. La circostanza che il diniego di autotutela sia in parte autonomamente motivato non consente al ricorrente di censurare, per relationem, vizi propri degli atti presupposti non tempestivamente gravati.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio, realizzavano sullo scoperto pertinenziale alcune tettoie appoggiate al fabbricato e infisse al suolo su pilastri in legno. Presentavano istanza di autorizzazione in sanatoria, che veniva negata sull’assunto della necessità del permesso di costruire e della violazione della distanza minima dai confini. Il Comune emanava quindi, per ciascuno, distinte ordinanze di demolizione.

Il diniego di sanatoria e le ordinanze non venivano tempestivamente impugnati. I ricorrenti presentavano poi istanza di annullamento in autotutela, respinta con l’atto gravato. Il ricorso è proposto avverso tale diniego, deducendo vizi del diniego di sanatoria e delle ordinanze di demolizione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità. Il ricorso è formalmente rivolto avverso il diniego di autotutela, ma le censure attengono ad asseriti vizi del diniego di sanatoria e delle ordinanze di demolizione. Questi ultimi costituiscono gli atti effettivamente lesivi e avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente.

Con il primo motivo si contesta una delle ragioni del diniego di sanatoria, ossia la qualificazione delle tettoie come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire. La censura è tardiva, perché avrebbe dovuto essere proposta con l’immediata impugnazione degli atti cui si riferisce. Nel diniego di autotutela la questione del titolo edilizio non viene più affrontata, con la conseguenza che l’atto, in parte qua, è meramente confermativo.

Il secondo motivo contesta il mancato rispetto delle distanze. Anche tale censura avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente con l’impugnazione del diniego di sanatoria, cui in effetti si riferisce.

Il Collegio precisa che nel provvedimento di diniego di autotutela l’amministrazione si spende solo per replicare alla contestata disparità di trattamento e per evidenziare l’irrilevanza dell’assenso dell’assemblea condominiale. Nonostante il diniego risulti in parte autonomamente motivato, i ricorrenti non hanno sollevato alcuna specifica censura su tale motivazione, né hanno evidenziato vizi propri dell’atto, gravato solo in via derivata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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