Sanzione edilizia in misura massima anche per il solo vincolo ambientale (Cons. Stato n. 1412 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 è irrogata nella misura massima quando l’abuso edilizio insiste su aree o edifici compresi tra quelli indicati dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. A tal fine è sufficiente la presenza del vincolo ambientale, poiché la norma richiama le aree assoggettate alla tutela paesaggistica. La questione relativa alla gradazione del rischio idrogeologico, elevato o molto elevato, diventa irrilevante quando il vincolo ambientale sia incontestatamente presente. Il giudice amministrativo non eccede i limiti della domanda allorché rilevi la natura vincolata dell’area da atti istruttori e dalle premesse del provvedimento impugnato, senza che sul punto vi sia stata contestazione.

Il Fatto

Il proprietario di un appartamento in un Comune della provincia di Napoli ha impugnato davanti al TAR Campania due provvedimenti: l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una veranda di 24 mq realizzata su lastrico solare e la successiva ordinanza di accertamento di inottemperanza, che disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere e dell’area di sedime. Contestualmente l’ente aveva quantificato in 20.000 euro la sanzione pecuniaria, applicando i criteri del proprio regolamento comunale.

Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla parte relativa all’ordinanza acquisitiva, mantenendo l’impugnazione sulla sanzione. Il TAR ha respinto i motivi dedicati alla proporzionalità dell’importo. Proposta appello, con ordinanza cautelare la sospensione è stata accolta per sole ragioni di urgenza, con ogni decisione riservata al merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava che il giudice di primo grado fosse andato ultra petita, avendo fondato la decisione sul vincolo paesaggistico e idrogeologico non eccepito dal Comune. Il Consiglio di Stato ritiene il motivo palesemente infondato: la circostanza emergeva dalla relazione istruttoria e dalle stesse premesse dell’ordinanza acquisitiva, sicché il TAR non ha violato l’art. 112 c.p.c.

Con il secondo motivo l’appellante sosteneva che la misura massima fosse riferibile alla sola ipotesi di rischio idrogeologico elevato o molto elevato. La Corte respinge la censura rilevando che il punto 6 della relazione istruttoria sottolinea, oltre al vincolo idrogeologico, la presenza del vincolo ambientale: la fattispecie rientra così nell’ipotesi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, che richiama le aree assoggettate alla tutela paesaggistica.

Ne deriva che la questione sulla gradazione del rischio idrogeologico è irrilevante: la sanzione nella misura massima consegue comunque alla presenza del vincolo ambientale, incontestatamente presente nel caso concreto.

Il terzo motivo censurava l’applicazione del regolamento comunale, assumendo che il caso non rientrasse tra quelli per cui è prevista la sanzione massima. Anche questa doglianza è infondata. La Corte osserva che l’appellante si sofferma solo sull’art. 4, comma 2, del regolamento, omettendo di considerare il successivo comma 3, che impone la sanzione massima per le opere ricadenti nelle aree di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La prospettazione sconta dunque un palese errore fattuale.

L’appello è respinto e la sentenza confermata. Le spese del grado sono compensate per la peculiarità del caso, mentre resta definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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