Sanzione paesaggistica caducata dalla Consulta e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3770 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso la sanzione pecuniaria per accertamento di compatibilità paesaggistica quando, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che ne fissava la misura minima, le parti definiscano bonariamente la controversia e la ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito. La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d’ufficio e determina la chiusura del processo senza esame del merito. La compensazione delle spese consegue all’accordo delle parti sul punto. Resta fermo che la caducazione della norma regionale sulla quantificazione automatica incide sul presupposto dell’atto impositivo, ma il relativo accertamento è assorbito dalla definizione negoziata.

Il Fatto

La società ricorrente ha realizzato su un capannone in Monza il rifacimento del manto di copertura e un impianto fotovoltaico complanare, in assenza di autorizzazione paesaggistica. L’immobile ricade in area vincolata ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Il Comune ha quantificato la sanzione pecuniaria in euro 28.401,96 ai fini dell’accertamento di compatibilità, applicando la percentuale dell’80% del costo delle opere prevista dall’art. 83, comma 1, della L.R. Lombardia n. 12/2005.

La società ha impugnato il provvedimento e i pareri della Commissione per il Paesaggio, deducendo la violazione del criterio del maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito posto dall’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, oltre a sproporzione e difetto di istruttoria. Ha chiesto in via alternativa la sospensione impropria del processo, pendendo questione di legittimità costituzionale sulla stessa norma regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima ritenuto rilevante la questione di costituzionalità sollevata dalla Sezione Staccata di Brescia e ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm., con onere di istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm..

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 19 del 19 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005 limitatamente alle parole che imponevano la misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e la sanzione minima di cinquecento euro. È venuto così meno il parametro di calcolo su cui si fondava l’atto impositivo.

Riassunta la causa, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, contestando lacunosità del calcolo ed erroneità dei presupposti. Successivamente ha rappresentato che le parti avevano avviato una trattativa per la definizione bonaria, conclusa con esito positivo, dichiarando di non avere più interesse alla decisione di merito e chiedendo la compensazione delle spese, concordata tra le parti.

Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza scrutinare nel merito le censure sulla quantificazione. Le spese sono state compensate in ragione dell’accordo. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *