Occupazione sine titulo, usucapione e limiti all’acquisizione ex art. 42-bis (TAR Molise n. 235 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titolo di un fondo privato, protratta dopo la scadenza del termine per l’emissione del decreto di esproprio, integra un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ. e non trasferisce la proprietà all’Amministrazione. L’eccezione di usucapione opposta dall’ente è infondata: l’apprensione del bene fuori da una legittima procedura espropriativa o da una sanatoria ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 reintrodurrebbe forme di espropriazione indiretta, in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Alla perdita di efficacia dell’occupazione d’urgenza consegue l’obbligo di restituzione del fondo, previa riduzione in pristino, salvo il potere discrezionale dell’ente di disporre l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis, non sostituibile dal giudice. Il diritto al risarcimento per il mancato godimento si prescrive in cinque anni e decorre dalle singole annualità, con conseguente limitazione della pretesa alle sole annualità non prescritte.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in forza di un contratto di compravendita risalente al 1972, lamenta che lo stesso sia stato interessato da una procedura espropriativa avviata con delibera della Giunta comunale n. 330 del 1979 e con decreto sindacale del 9 maggio 1980, che autorizzava l’occupazione temporanea per la realizzazione di una strada pubblica con marciapiede. Nessun decreto di esproprio sarebbe stato mai adottato e l’ente avrebbe mantenuto la disponibilità dell’area, trasformandola, ben oltre la scadenza del termine quinquennale.

Da qui la domanda di accertamento dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, di condanna alla restituzione previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il Comune ha eccepito l’intervenuta usucapione, in via subordinata la prescrizione del credito risarcitorio e, in ulteriore subordine, l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio parte dalle eccezioni preliminari di merito. Quella di usucapione è respinta richiamando l’orientamento amministrativo secondo cui l’apprensione materiale del bene fuori da una legittima procedura ablatoria o da una sanatoria ex art. 42-bis non può fondare l’acquisto per usucapione, perché altrimenti si reintrodurrebbero forme di espropriazione indiretta. Il richiamo è all’art. 117 Cost., letto alla luce dei principi convenzionali e delle sentenze della Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007.

Il Tribunale richiama poi il percorso della giurisprudenza: Cons. Stato Sez. IV n. 3346/2014 e n. 3988/2015 e, da ultimo, l’Adunanza Plenaria n. 5/2016, che ha circoscritto l’usucapione a fronte di condizioni rigorose, tra cui il carattere non violento della condotta, l’individuazione del momento dell’interversio possessionis e la decorrenza dalla data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni. Applicando tali principi, anche assumendo il 30 giugno 2003 come dies a quo, il termine ventennale risulta interrotto dalla notifica del ricorso, avvenuta il 22 dicembre 2022.

È invece infondato il richiamo all’art. 1159-bis cod. civ.: sul fondo insiste una strada pubblica e non un orto, sicché la usucapione speciale per la piccola proprietà rurale è fuori luogo. L’eccezione di prescrizione è accolta solo in parte: il termine quinquennale decorre dalle singole annualità di mancato godimento, secondo l’Ad. Plen. n. 2/2016, con la conseguenza che la domanda risarcitoria resta esaminabile per il solo ultimo quinquennio antecedente alla notifica.

Nel merito, accertata l’illegittimità dell’occupazione, il Collegio dichiara l’obbligo di restituzione con riduzione in pristino, facendo salva la facoltà dell’ente di attivare i poteri di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, espressione di discrezionalità non sostituibile dal giudice. Ribadita la natura di illecito permanente dell’occupazione sine titolo, riconosce la colpa dell’Amministrazione e il nesso causale, e applica l’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. fissando i criteri di liquidazione: il 5% annuo del valore venale, la rivalutazione e gli interessi, con offerta da proporre entro quattro mesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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