Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 726 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione entro un termine assegnato. La notificazione della copia attestata conforme del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione debitrice legittima l’azione di ottemperanza e la nomina del Commissario ad acta. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento dell’importo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta.

Il ricorrente deduce di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione soccombente e di averne ottenuto il certificato di passaggio in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio, e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.

Il Tribunale muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il presupposto applicativo è dunque duplice: l’esistenza di un giudicato e l’inerzia dell’amministrazione.

Quanto al titolo esecutivo, il Collegio rileva che la sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. Da tale disciplina il giudice deduce che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva: viene così superato il precedente adempimento formale.

Il Tribunale verifica poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accerta inoltre il passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali il Collegio desume che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Dichiara pertanto l’obbligo della stessa di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Non è liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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