Sanzione per parziale difformità solo se traslazione incide su distanze o confini (Cons. Stato n. 4732 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parziale difformità dal permesso di costruire presuppone una modificazione di elementi particolari e non essenziali dell’opera, che non ne snaturi la consistenza. Integra variazione essenziale non solo lo spostamento del manufatto su un’area del tutto diversa, ma ogni significativa traslazione dell’edificio rispetto alla localizzazione delle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle distanze minime da strade o confini e sulla destinazione urbanistica dei suoli. Ove la traslazione collochi l’immobile a distanza maggiore da quella assentita, manca il presupposto della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ex art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, perché non vi è una parte difforme di rilevanza tale da giustificare il calcolo sul costo di produzione. Non è pertanto applicabile la norma regionale che disciplina la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera realizzate prima dell’entrata in vigore della legge n. 10/1977.

Il Fatto

I proprietari di tre abitazioni di un edificio realizzato nel 1967, oggetto del permesso di costruire n. 46 del 14.07.1969, ricevevano dal Comune di Monteriggioni un’ordinanza che ingiungeva il pagamento in solido di euro 103.566,40. La somma era determinata quale sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, calcolata sul doppio del costo di produzione ai sensi della legge n. 392/1978. All’origine dell’accertamento vi erano gli esposti di un vicino, che avevano condotto a rilevare una diversa collocazione del fabbricato rispetto al progetto: una distanza variabile tra 5,75 e 6,62 metri dal fabbricato prospiciente, a fronte della distanza costante di 3,80 metri indicata nel titolo.

Il TAR Toscana rigettava il ricorso, ritenendo sanzionabili le difformità anche non costituenti variante essenziale e corretta l’attualizzazione secondo gli indici ISTAT. I proprietari impugnavano la sentenza articolando due motivi, incentrati sull’erronea qualificazione della difformità e sull’illegittimo quantum della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sotto un profilo assorbente: la insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione così come determinata dal Comune. Il Collegio ricostruisce in via generale la distinzione tra difformità parziale e totale, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2814 del 2025: la prima ricorre quando le modificazioni incidono su elementi particolari e non essenziali, senza divergenze incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.

Sul versante della localizzazione, il Consiglio richiama il principio di Cons. Stato, Sez. VI, n. 104 del 2020: rientra nella modifica sostanziale della localizzazione non solo lo spostamento su un’area totalmente diversa, ma ogni significativa traslazione capace di incidere sulle prescrizioni in tema di distanze minime e sulla destinazione urbanistica dei suoli.

Nel caso concreto manca qualsiasi significativa traslazione. L’edificio assentito è stato collocato a distanza addirittura superiore rispetto agli edifici limitrofi: la distanza varia da 5,75 a 6,62 metri, contro i 3,80 metri del permesso del 1969. Il Collegio dà atto che è pacifica la limitata difformità e, parimenti, l’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme, ma rileva che il calcolo posto a base dell’atto impugnato risulta del tutto sproporzionato ed erroneo.

Il punto dirimente è che nella specie non vi è una parte difforme di rilevanza tale da dar luogo al presupposto dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, non essendovi la significativa traslazione richiesta, tanto che l’immobile risulta edificato a distanza maggiore di quella assentita. Né il Collegio ritiene applicabile la norma speciale invocata dal Comune, l’art. 206-bis l.r. Toscana n. 65/2014, che riguarda gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera riconducibili a titoli anteriori alla legge n. 10/1977: nel caso di specie non si è in presenza di una variante in corso d’opera, né di una difformità rilevante ai sensi degli artt. 196 e 197 della stessa legge regionale.

L’appello è quindi accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate, stante la complessità della ricostruzione e la presenza di una difformità dal titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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