Sanzione disciplinare al gestore del villaggio: rilievo alle carenze organizzative (Cons. Stato n. 4730 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di irrogazione della sanzione disciplinare, l’amministrazione è tenuta a valutare le concomitanti circostanze di fatto che connotano la condotta del dipendente e a graduare la risposta punitiva in funzione del disvalore oggettivo e soggettivo del fatto. La carenza di personale di supporto, l’adozione di ordini di servizio che comprimono l’autonomia organizzativa e l’attribuzione di compiti alla sorveglianza generale in funzione di ausilio costituiscono elementi significativi che devono essere considerati nella sussunzione dei fatti contestati. Ove tali circostanze siano state pretermesse, il provvedimento che irroga le più gravi sanzioni della deplorazione e della pena pecuniaria è illegittimo, perché la condotta va ricondotta a un illecito per cui è prevista una sanzione più lieve e proporzionata.
Il Fatto
Il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna ha irrogato al dipendente, in servizio presso una casa di reclusione e distaccato quale gestore di un villaggio estivo, la sanzione disciplinare della deplorazione con l’aggiunta della pena pecuniaria di 1/30 della retribuzione fissa mensile. L’addebito concerneva la mancata adozione di misure adeguate ad affrontare i problemi relativi alla mancata esecuzione dei lavori e alla conduzione della struttura, con violazione dei doveri di collaborazione e dell’art. 12 dello statuto dell’Ente di assistenza.
Il TAR Sardegna, con sentenza n. 872 del 7 dicembre 2024, ha respinto il ricorso, ritenendo provati i fatti e proporzionata la sanzione, anche in considerazione dei precedenti disciplinari. Il dipendente ha proposto appello, dolendosi della mancata valorizzazione delle difficoltà operative e del contesto organizzativo in cui aveva operato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma in via preliminare l’accertamento dei fatti: le relazioni in atti e la segnalazione di un ospite documentano episodi di incuria e disservizi, tra cui servizi igienici in cattive condizioni, rifiuti non smaltiti, una passerella danneggiata e una cassetta antincendio priva di manichetta. Su questo punto l’appello non è accolto.
Il Collegio ritiene tuttavia che l’amministrazione abbia omesso di considerare una serie di circostanze concomitanti. Il gestore disponeva di una sola unità di supporto, pur avendo chiesto sin dal febbraio 2022 due assegnazioni; solo dal 3 agosto 2022, e quindi dopo i fatti, fu disposta l’assegnazione urgente di ulteriori unità, circostanza che conferma la pregressa carenza di personale.
Rilievo decisivo assume anche l’ordine di servizio n. 1189 del 14 maggio 2022, che ha introdotto regole più stringenti sull’orario e sul lavoro straordinario e ha attribuito alla sorveglianza generale il compito di garantire l’attività dei detenuti adibiti alle pulizie. Tali misure si sono rivelate inadeguate, come dimostra la loro revoca dal 10 agosto 2022 con ripristino dell’ordine di servizio n. 1177 del 19 agosto 2021, più flessibile. La stessa direttrice, in audizione, ha ammesso che il servizio di sorveglianza non riusciva a contribuire alla pulizia della spiaggia e che fu necessario destinare ulteriori operatori a supporto del gestore.
La Corte sottolinea come, negli anni successivi, l’implementazione del personale e l’applicazione dell’ordine del 2021 abbiano assicurato una gestione regolare, come attestato dalla nota di apprezzamento prodotta in appello. Le circostanze descritte, lungi dall’essere irrilevanti, costituiscono elementi che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare ai fini della sussunzione in un illecito minore.
Per tali ragioni il provvedimento è illegittimo e va annullato, con accoglimento dell’appello e riforma della sentenza. Le spese del doppio grado sono poste a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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