Cessazione della materia del contendere per ottemperanza eseguita dopo la proposizione del ricorso (TAR Lombardia n. 4123 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale: se l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese sono poste a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente fino a quel momento, ancorché la pronuncia non sia di accoglimento o di rigetto nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per un importo complessivo di euro 3.253,06 oltre interessi. Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la stessa aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Lombardia.
Costituitosi il Ministero per resistere, la ricorrente depositava una nota con cui dichiarava che l’amministrazione aveva nel frattempo provveduto al pagamento di quanto dovuto, chiedendo il passaggio in decisione della causa. La questione era quindi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente aveva dichiarato l’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, con il pagamento di quanto dovuto. In assenza di contestazioni e di residui profili da definire, il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha valorizzato il dato cronologico: l’esecuzione era intervenuta dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Da ciò ha tratto la conseguenza che l’amministrazione resistente, avendo dato spontanea esecuzione solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, dovesse essere condannata al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione applica il consolidato principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della pronuncia da parte dell’amministrazione determina il venir meno dell’interesse alla decisione, ma non elide la soccombenza virtuale dell’amministrazione che abbia reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto in sede di cognizione.
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Nota della Redazione
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