Divieti antimafia e contributi comunitari: la riabilitazione ex art. 70 non retroagisce (TAR Sicilia n. 3588 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I divieti previsti dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 non cessano per effetto della revoca della misura di prevenzione, ma vengono meno solo con la riabilitazione di cui all’art. 70 del medesimo decreto, i cui effetti decorrono dalla data di adozione del relativo decreto. Ne consegue che i contributi comunitari percepiti nel periodo antecedente alla riabilitazione sono indebitamente percepiti, non sussistendo le condizioni soggettive per accedervi. Il recupero dell’indebito da parte dell’organismo pagatore è soggetto al termine di prescrizione decennale dell’actio indebiti ex art. 2033 c.c., non al termine quinquennale dell’art. 28, comma 1, legge n. 689/1981. Il provvedimento di decadenza ha natura vincolata, sicché l’omessa partecipazione procedimentale non ne determina l’annullamento per effetto dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il procedimento amministrativo di recupero resta autonomo rispetto a quello penale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, aveva presentato domande uniche di pagamento per il periodo 2005-2020, ottenendo regolare liquidazione fino alla campagna 2018. A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’organismo pagatore aveva sospeso in via cautelare le erogazioni relative al saldo 2019 e all’intera annualità 2020. La contestazione riguardava la percezione di finanziamenti FEAGA dal 2009 al 2012, in asserita violazione dei divieti antimafia, per essere il beneficiario stato sottoposto a sorveglianza speciale.
Il ricorrente aveva eccepito la revoca della misura di prevenzione, intervenuta in via definitiva, e l’intervenuta riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159/2011, oltre all’archiviazione del procedimento penale. L’organismo pagatore adottava comunque il provvedimento di decadenza con intimazione di restituzione. Il ricorrente proponeva ricorso articolando sei motivi, tra cui la violazione del contraddittorio procedimentale, l’eccezione di prescrizione, la questione di legittimità costituzionale e il contrasto con il diritto eurounitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, rileva la natura vincolata del provvedimento, adottato in applicazione dell’art. 81 Reg. CE n. 1122/2009 e dell’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013: l’omissione partecipativa resta quindi irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
L’eccezione di prescrizione è respinta nel richiamo al termine decennale dell’art. 2033 c.c., applicabile alla ripetizione dell’indebito, e non al termine quinquennale dell’art. 28, comma 1, legge n. 689/1981, invocato dal ricorrente. Il Tribunale esclude inoltre l’incidenza del giudizio penale, affermando la piena autonomia del procedimento amministrativo e dell’istruttoria compiuta dall’organismo pagatore sugli elementi documentali acquisiti dalla Guardia di Finanza.
Il cuore della decisione riguarda la portata dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio chiarisce che la revoca della misura di prevenzione non comporta la cessazione dei divieti: a tal fine è necessario ottenere la riabilitazione ex art. 70, i cui effetti decorrono dalla data del decreto. Di conseguenza, nel periodo compreso tra il 2009 e il 26 marzo, data della riabilitazione, il ricorrente non poteva presentare le domande né percepire i finanziamenti comunitari.
Il Tribunale esclude la carenza di potere dell’organismo pagatore, riconoscendo un autonomo potere di accertamento e di recupero dell’indebito. Quanto alla questione di costituzionalità, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti di rilevanza: i divieti dell’art. 67 rispondono alle finalità di tutela dell’ordine pubblico economico, della leale concorrenza e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, coerentemente con l’art. 4, comma 1, lett. c) legge n. 898/1986. Anche il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE è ritenuto infondato, non rinvenendosi nella disciplina eurounitaria alcun tertium comparationis comprovante la discriminazione dedotta. Sulle spese, il Collegio applica la regola della soccombenza, liquidando l’importo indicato nel dispositivo.
Nota della Redazione
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