Sanzioni Consob e decadenza: decorrenza dal ricevimento della segnalazione (Cass. civ. Sez. II n. 4345 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all’interessato, stabilito a pena di decadenza, decorre non dal momento in cui il fatto è acquisito nella sua materialità, ma da quando l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni violate. Qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non può configurarsi fino a quando i risultati delle indagini non siano portati a conoscenza del primo. Le violazioni delle regole di trasparenza e correttezza nell’intermediazione mobiliare non perdono rilevanza disciplinare per il comportamento del singolo investitore successivo alla condotta sanzionabile o per le conseguenze patrimoniali di quest’ultima.

Il Fatto

Una banca segnalava all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari che un proprio consulente, nell’attività di offerta fuori sede, aveva comunicato alla clientela informazioni e documenti non veritieri, omesso di comunicare operazioni di investimento, perfezionato operazioni non autorizzate e contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale e altra documentazione.

Con delibera l’Organismo infliggeva al consulente la sospensione di quattro mesi dall’albo. Il provvedimento era impugnato davanti alla Corte d’appello, che respingeva il ricorso ed escludeva la violazione del termine di contestazione. Il consulente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la ritenuta insussistenza della decadenza dell’Organismo dalla potestà sanzionatoria, assumendo che il termine di 180 giorni per la contestazione dovesse decorrere dalla data di accertamento interno dei fatti da parte della banca e non dal ricevimento della segnalazione. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio consolidato secondo cui il termine decorre dal momento in cui l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto esserlo dall’organo di vigilanza. Poiché il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione era diverso da quello incaricato della raccolta degli elementi di fatto, la contestazione poteva dirsi tempestiva solo dal ricevimento della relazione di audit.

I motivi secondo e terzo investivano la valenza probatoria delle dichiarazioni di una cliente, che il ricorrente assumeva essere state interpretate in contrasto con il criterio letterale, con dedotta violazione delle norme sull’interpretazione del contratto. La Corte li ha dichiarati inammissibili, perché diretti a una rivalutazione in merito di un elemento probatorio: la motivazione impugnata non contiene affermazioni contraddittorie, poiché il giudizio di irrilevanza della lettera si fonda sulla constatazione che essa non reca alcun riferimento all’inesistenza dei comportamenti contestati. L’ipotesi di una transazione, peraltro non dimostrata, è stata formulata solo come giustificazione del rilascio delle dichiarazioni.

Il quarto motivo denunciava la violazione dell’obbligo di identificazione del cliente, persona giuridica, essendo il modulo consegnato e ritirato presso la sede e non contestata l’autenticità della sottoscrizione. La Corte ha replicato che la norma regolamentare impone al consulente di verificare l’identità del cliente prima di raccogliere le sottoscrizioni: la sottoscrizione non può avvenire mediante consegna dei moduli a un terzo e ritiro successivo delle copie firmate. L’obbligo di verifica presidia non solo l’interesse dell’investitore, ma anche la regolarità degli investimenti e la prevenzione del riciclaggio. Le norme sull’intermediazione mobiliare, del resto, sono dettate anche nell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziari.

Il quinto motivo contestava la configurabilità della contraffazione, essendo state falsificate firme di due clienti solo in girata di assegni tratti sul conto personale del consulente, con somme accreditate ai clienti senza pregiudizio. Il motivo è stato giudicato infondato: la falsificazione della firma costituisce un disvalore in sé, non compensato dall’eventuale vantaggio tratto dal cliente. Il sesto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile, poiché al ricorrente era stata inflitta la sospensione e non la radiazione, restando estraneo alla ratio decidendi l’argomento censurato. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *