Compensazione spese processuali: il diverso esito dei gradi di merito non è “grave ed eccezionale ragione” (Cass. civ. Sez. 5 n. 51 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo e non ai diversi gradi di giudizio. La compensazione delle spese, totale o parziale, è legittima solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, che devono riguardare specifiche circostanze della controversia; il diverso esito dei giudizi di merito non può, di per sé, costituire una valida ragione giustificativa della compensazione, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella versione vigente ratione temporis.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in sede di rinvio, aveva integralmente accolto il suo gravame. Tuttavia, la C.T.R. aveva compensato integralmente le spese processuali dei vari gradi di giudizio, motivando tale statuizione con il riferimento alle “difformi pronunce nei vari processi di merito”, ritenute indicative di una fattispecie controversa. Il contribuente ha impugnato tale pronuncia limitatamente alla regolamentazione delle spese, deducendo la violazione dell’art. 92 c.p.c. per carenza dei presupposti legittimanti la compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, muovendo dall’esame dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 nella versione applicabile ratione temporis, ossia quella vigente all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado. Tale disposizione consente al giudice tributario di compensare le spese solo in presenza dei presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 45 del d.lgs. n. 69/2009, ossia in caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del rinvio deve commisurare la regolamentazione delle spese all’esito complessivo della lite, non già al risultato delle singole fasi processuali, potendo anche condannare la parte formalmente vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. La C.T.R., invece, aveva fondato la compensazione esclusivamente sul diverso esito dei gradi di merito, senza valutare l’esito finale della controversia che vedeva il contribuente vittorioso.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere individuate in specifiche circostanze o aspetti della controversia, sicché non è sufficiente il mero riferimento al diverso esito dei giudizi di primo grado. Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla regolamentazione delle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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