Sanzioni per omessi oneri concessori esigibili anche senza escussione della fideiussione (TAR Sicilia n. 11 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è pienamente legittimato ad applicare al destinatario del titolo edilizio le sanzioni pecuniarie previste per il ritardato o omesso versamento degli oneri concessori anche quando abbia omesso di escutere la fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento ovvero di sollecitare il pagamento presso il debitore principale. La fideiussione, obbligazione accessoria rispetto al debito principale, costituisce garanzia personale prestata nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e non estingue l’obbligazione principale né incide sui doveri del debitore. L’aumento di contributo consegue ex lege al solo fatto del mancato o non puntuale pagamento imputabile all’obbligato, senza che assumano rilievo i comportamenti dell’amministrazione o del garante antecedenti all’inadempimento. Eventuali responsabilità del fideiussore restano confinate sul piano civilistico dei rapporti interni tra garante e garantito.

Il Fatto

Il Comune rilasciava alla società ricorrente un permesso di costruire, ponendo a suo carico oneri di urbanizzazione da corrispondere in tre rate, oltre al costo di costruzione. Dopo il pagamento della prima rata, la società stipulava una polizza fideiussoria a garanzia del versamento degli oneri residui. Il Comune, non ricevute le rate successive, attivava la garanzia, ma la società fideiussoria era assoggettata a liquidazione coatta amministrativa e il pagamento non interveniva.

La ricorrente chiedeva quindi la rateizzazione degli importi ancora dovuti. Il Comune rigettava l’istanza, diffidava al pagamento e irrogava le sanzioni previste dalla normativa regionale, culminando nell’ordinanza-ingiunzione opposta. La società impugnava gli atti deducendo eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento e della buona fede, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto escutere la polizza, insinuarsi al passivo della procedura e informarla dell’insolvenza del garante prima di sanzionare. L’istanza cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 2016, secondo cui l’amministrazione comunale può applicare le sanzioni pecuniarie per il ritardato o omesso versamento degli oneri anche nell’ipotesi in cui abbia omesso di escutere la polizza fideiussoria ovvero di sollecitare il pagamento presso il debitore principale, non essendo configurabile a suo carico alcun onere collaborativo o sollecitatorio.

La decisione muove dalla qualificazione della fideiussione come obbligazione accessoria rispetto agli obblighi principali di pagamento: si tratta di garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, che non incide sui doveri di diligenza del debitore e non estingue l’obbligazione principale, come già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4025 del 2007.

Il Tribunale sottolinea che l’applicazione dell’aumento di contributo è correlata al fatto in sé del mancato o non puntuale pagamento da parte dell’obbligato, senza distinzione tra l’ipotesi di obbligazione del solo debitore e quella in cui sia stata prestata una garanzia accessoria. La norma sanzionatoria, nazionale o regionale, non riconnette rilievo ai comportamenti delle parti diverse dal debitore principale antecedenti all’inadempimento: rileva solo il semplice mancato pagamento della rata imputabile all’obbligato.

L’obbligazione derivante dalla fattispecie sanzionatoria discende dunque da un comportamento di inadempimento positivizzato e consegue ex lege, non incidendo su di essa la presenza o meno di una garanzia personale. Gli obblighi assunti dalle parti del contratto di garanzia, incluso il Comune, rilevano sul piano civilistico delle responsabilità contrattuali tra le parti stesse, ma non sono idonei a incidere sulla fattispecie sanzionatoria prevista per legge.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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