Occupazione temporanea per chiusura mineraria e assenza del vincolo espropriativo (TAR Emilia-Romagna n. 13 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di occupazione temporanea adottato ai sensi degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 327/2001 non integra l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e non è dunque soggetto alle garanzie procedimentali dell’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, che attengono alla diversa fase di sottoposizione del bene al vincolo. La notifica dell’avviso di immissione in possesso, con indicazione di luogo, giorno e ora, soddisfa l’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. Le esigenze di celerità legate alla sicurezza dei luoghi e alla salvaguardia ambientale giustificano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. La motivazione è adeguata quando collega l’occupazione alla chiusura mineraria del pozzo, alla conclusione del procedimento ambientale e al successivo ripristino dell’area.
Il Fatto
La società proprietaria di un terreno su cui insiste un pozzo per la coltivazione di idrocarburi impugnava il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto l’occupazione temporanea dell’area, insieme all’avviso di esecuzione e agli atti istruttori comunicati in esito all’accesso.
Il fondo era stato concesso in locazione al precedente titolare della concessione, poi subentrato alla società controinteressata. Alla scadenza del contratto la ricorrente aveva invitato al rilascio e avviato lo sfratto. La società concessionaria aveva chiesto e ottenuto dal Ministero l’occupazione temporanea per proseguire la sorveglianza, dare seguito all’istanza di chiusura mineraria e al procedimento ambientale in corso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, la ricorrente invocava le garanzie dell’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR rileva che il decreto impugnato non è un’occupazione d’urgenza finalizzata all’esproprio, ma un’occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 d.P.R. n. 327/2001. Manca quindi il vincolo preordinato all’esproprio, presupposto logico delle garanzie procedimentali invocate.
Il decreto prevede all’art. 5 la notifica al proprietario e l’invito a presenziare al verbale di immissione in possesso, con preavviso di almeno sette giorni. È il rispetto dell’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. Le oggettive esigenze di celerità legate alla sicurezza dell’area e al sollecito ripristino giustificano comunque il superamento delle garanzie partecipative ordinarie.
Sul secondo motivo, il TAR ritiene la motivazione adeguata, benché sintetica. Il provvedimento dà atto che il pozzo non è produttivo, che è stata presentata istanza di chiusura mineraria e che pende il procedimento ambientale avviato nel 2016 per il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. L’art. 32 R.D. n. 1443/1927 considera di pubblica utilità le opere necessarie alla sicurezza della miniera e consente l’occupazione su richiesta del concessionario.
La contestazione sull’indennità di occupazione è estranea alla giurisdizione amministrativa: il decreto prevede il ricorso alla Commissione Provinciale e l’opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario. L’asserita prosecuzione dell’estrazione è formulata in forma dubitativa e smentita dalla richiesta di chiusura del pozzo.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude che il decreto abbia carattere sostanzialmente ablativo. Il lasso temporale fino al 2027 appare commisurato alle tempistiche della chiusura mineraria, del procedimento ambientale e del ripristino dell’area, attività che la concessione pone a carico del cessionario in caso di cessazione. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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