Motivazione rafforzata per affidamento in house del servizio rifiuti (TAR Marche n. 230 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale a rete, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 201/2022, esige una motivazione rafforzata che dia conto, in concreto, della qualità del servizio, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente e per gli utenti, nonché dei risultati prevedibilmente attesi rispetto alle alternative paragonabili e alla gestione precedente. Il confronto con il mercato deve fondarsi su dati omogenei e su esperienze del territorio di riferimento, non su un campione eterogeneo di operatori nazionali. L’impatto sulle finanze degli enti locali derivante dagli accantonamenti ex art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 deve essere valutato già in fase di scelta e non rimesso ad atti successivi. La Relazione ex art. 14 deve dimostrare, in questa fase, la sussistenza dei requisiti eurounitari dell’in house providing, compreso il controllo analogo, senza rinvii alla successiva fase di affidamento. Sono pertanto inammissibili, per difetto di attualità, le censure che assumano a parametro l’art. 17 d.lgs. n. 201/2022.
Il Fatto
Una società mista a prevalente capitale pubblico, operante nel settore dei servizi pubblici locali nelle province di Pesaro e Urbino e di Ancona, impugna la deliberazione con cui l’Assemblea territoriale d’Ambito ha approvato, per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO 2, il modello dell’in house providing sulla base del progetto di candidatura presentato dalla società a prevalente capitale comunale.
La ricorrente deduce di poter acquisire nuovi affidamenti solo mediante gara e di vantare, quindi, una chance concorrenziale pregiudicata dalla scelta del modello internalizzato. Il ricorso censura, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di comparazione tra i tre modelli tipizzati dal legislatore, la carenza di asseverazione del piano economico finanziario, il ricorso allo strumento partecipativo ex art. 2346 cod. civ. e la mancata dimostrazione del controllo analogo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Respinta quella di tardività avverso gli atti presupposti, i giudici riconoscono la legittimazione e l’interesse della ricorrente: la delibera impugnata non configura una mera ipotesi futura, ma esprime una scelta di campo definitiva, che precluderebbe lo svolgimento di gare nel territorio per quasi tre lustri. Il raffronto con i precedenti invocati dalle resistenti è incongruo, poiché in quei casi la scelta era ancora eventuale.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022 impone alla Relazione un contenuto minimo articolato. La giustificazione fondata sul pervasivo potere di intervento degli enti locali sulla governance è ultronea e irrilevante; parimenti estranee alla norma sono le ragioni legate all’adattabilità al mutamento di contesto, alla sostenibilità sociale e alle sinergie sui dati delle utenze. Quanto alle finanze pubbliche, la Relazione riconosce gli effetti degli accantonamenti ma non ne dà alcun conto, demandandoli al futuro. Il confronto con le alternative è del tutto assente: anziché misurarsi con gli operatori reali del territorio, la Relazione compara i dati del piano con un campione eterogeneo di quindici società nazionali, dichiaratamente non omogenee. Dal confronto tra costo pro capite attuale e dato stimato per il gestore unico non emerge, peraltro, alcuna convenienza.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché parametrati sull’art. 17, riferito alla fase di affidamento. Fondati sono invece il quarto e il quinto: la Relazione non prende posizione sulla compatibilità dello strumento partecipativo ex art. 2346 cod. civ. con il modello dell’in house, e il rinvio alla futura Relazione ex art. 17 non è sufficiente, spettando all’art. 14 la dimostrazione dell’eurocompatibilità.
Fondato è anche il sesto motivo: il controllo analogo avrebbe dovuto essere dimostrato già in fase di scelta, mentre la stessa controinteressata ammette che il regolamento verrà adottato solo a compagine definita. Il settimo motivo è inammissibile, inerendo all’aggiudicazione. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento della delibera e della connessa Relazione; spese compensate.
Nota della Redazione
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