Scelta progettuale e verificazione giudiziale: sindacato limitato al travisamento dei presupposti (Cons. Stato n. 7085 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta delle modalità di realizzazione di un’opera pubblica e delle aree necessarie alla sua esecuzione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi dell’istruttoria, erroneità dei presupposti, incoerenza del procedimento valutativo e manifesta illogicità o travisamento. Il giudice non può procedere a una valutazione comparativa delle alternative progettuali, sostituendo la propria scelta a quella dell’Amministrazione. La verificazione ex art. 66 c.p.a. è funzionale all’accertamento dei fatti rilevanti e non può essere impiegata per ricostruire in sede giurisdizionale una diversa soluzione progettuale. La sopravvenuta modificazione del quadro pianificatorio non rende retroattivamente illegittima una determinazione fondata sul quadro vigente al momento dell’adozione, ma può rilevare per il futuro esercizio del potere. In presenza di un numero di destinatari superiore a cinquanta, le forme di pubblicità collettiva esonerano l’Amministrazione dalla comunicazione individuale.

Il Fatto

La controversia riguarda la procedura di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del collegamento ferroviario tra la stazione di Olbia-Terranova e l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, in parte finanziato con risorse del P.N.R.R.. I proprietari di alcuni fondi interessati presentavano osservazioni nel corso del procedimento, prospettando due soluzioni alternative alla viabilità prevista. Le proposte erano esaminate nella relazione istruttoria e ritenute non praticabili per la classificazione delle aree, secondo il P.A.I. allora vigente, come soggette ad allagamento e a rischio elevato.

La conferenza di servizi approvava il progetto; seguiva l’ordinanza di occupazione d’urgenza. I proprietari impugnavano gli atti ablatori davanti al TAR Sardegna, che, previa riunione di due ricorsi, li respingeva. In appello gli originari ricorrenti lamentavano il difetto di istruttoria, la mancata rivalutazione delle alternative dopo la variante al P.A.I. e il rigetto della richiesta di verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Quanto alla posizione delle due appellanti rimaste estranee alle comunicazioni, rileva che l’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 individua i destinatari degli atti in base ai registri catastali e che, superata la soglia dei cinquanta destinatari, la disciplina speciale consente il ricorso alla pubblicità collettiva. L’avviso era stato pubblicato su un quotidiano locale e su uno nazionale, con messa a disposizione degli elaborati. L’individuazione catastale del proprietario non rende inoperanti le forme collettive, operando su piani distinti l’individuazione dei destinatari e le modalità di comunicazione, come già chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 2967 del 2014.

Il motivo è respinto anche sotto un profilo autonomo: le appellanti, acquisita conoscenza della procedura, si erano associate alle osservazioni degli altri proprietari. Le garanzie partecipative non sono adempimento formale, ma nella vicenda le loro ragioni sono comunque giunte all’autorità procedente, senza che emerga quale ulteriore elemento avrebbero potuto introdurre.

Quanto alla mancata rivalutazione dopo la modifica del P.A.I., la Corte ribadisce che la legittimità del provvedimento si verifica alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione. La sopravvenienza può giustificare una nuova valutazione per le fasi successive, ma non determina retroattivamente l’illegittimità della scelta allora compiuta. La nota con cui RFI aveva annunciato ulteriori verifiche non comporta riconoscimento di illegittimità né obbligo di riaprire il procedimento. Il profilo sulla distanza del nuovo tratto stradale dai fabbricati è inammissibile come motivo nuovo e, comunque, generico.

Il secondo motivo è infondato. La verificazione richiesta non mirava ad accertare un dato tecnico già acquisito, ma presupponeva una comparazione complessiva tra due soluzioni secondo plurimi parametri: compatibilità idrogeologica, tempi, costi, impatto ambientale. Tale valutazione appartiene alla sfera del potere amministrativo. La verificazione ex art. 66 c.p.a. non può essere trasformata in strumento per ricostruire una diversa soluzione progettuale o per operare una nuova ponderazione degli interessi, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6069 del 2019. Non emerge, inoltre, una carenza istruttoria originaria: le osservazioni erano state esaminate e il progetto assentito in conferenza di servizi.

La Corte esclude che i principi di proporzionalità e ragionevolezza impongano al giudice di individuare la soluzione di minor sacrificio. Il sindacato resta di legittimità e non si converte in giudizio sull’opportunità tecnica ed economica delle opzioni. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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