Terzo condono, in zona vincolata sanabili solo opere minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1536 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 252/2022, ha reso pienamente operativo in ambito regionale il limite statale di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Ne consegue che, in zona vincolata, sono condonabili soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il diniego della Soprintendenza è atto vincolato e non richiede né preavviso di diniego né specifica comparazione dell’interesse pubblico. Nel procedimento di condono, tuttavia, l’ordine di riduzione in pristino compete al Comune e non all’autorità preposta al vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha respinto la richiesta di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e ha ordinato la riduzione in pristino, oltre alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. L’immobile, ubicato nel Comune di Lipari, è interessato da un ampliamento al piano terra di 26,02 metri quadri e 88 metri cubi, completato nel 1995.
Il ricorrente deduce la nullità della comunicazione al tecnico incaricato, l’omesso preavviso di diniego, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’insussistenza del danno paesaggistico, l’applicazione retroattiva del vincolo, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 7/2019 e l’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato dalla Soprintendenza anziché dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo e la circolare assessoriale n. 02/2022, che ha correttamente dato attuazione alla Corte costituzionale n. 252/2022. La pronuncia ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge, per lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Il percorso argomentativo poggia sull’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che conferma il limite già posto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. La sanatoria in area vincolata richiede il concorso di condizioni rigorose: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 1036/2023, n. 90/2023 e n. 8781/2022, nonché le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023.
Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi e superfici, come risulta dalla stessa domanda di condono. In ambito paesaggistico rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati, come chiarito da Consiglio di Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023 e n. 1213/2022. Il vincolo paesaggistico, peraltro, gravava sull’intero territorio delle Isole Eolie già in forza del decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 1966.
Le ulteriori censure sono respinte. La comunicazione al tecnico non incide, essendo il provvedimento pienamente conosciuto e impugnato. Il carattere vincolato dell’atto rende superflui il preavviso di diniego e la comunicazione di avvio, così come la comparazione dell’interesse pubblico. La motivazione è adeguata attraverso il richiamo per relationem alla circolare assessoriale ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. La disparità di trattamento non rileva rispetto a provvedimenti vincolati.
Il Collegio accoglie invece il motivo relativo all’ordine di demolizione. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi; le autorità preposte alla tutela del vincolo esprimono un parere vincolante ma non definiscono il procedimento né ingiungono la riduzione in pristino. Il provvedimento della Soprintendenza è pertanto annullato nella sola parte in cui dispone il ristabilimento dello stato dei luoghi, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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