La scelta tra riparazione e sostituzione è limitata dall’eccessiva onerosità nel codice del consumo (Cass. civ. Sez. 2 n. 20882 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzia legale per difetti di conformità, ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 206/2005, la facoltà del consumatore di scegliere tra riparazione e sostituzione del bene non è assoluta, ma trova un limite nella oggettiva impossibilità o nell’eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all’altro. La valutazione della congruità del termine per l’effettuazione della riparazione e dell’assenza di notevoli inconvenienti per il consumatore costituisce accertamento in fatto demandato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava da una società un divano che presentava un cedimento strutturale. Dopo l’attivazione della garanzia, il venditore ritirava il bene per la riparazione, rimettendolo a disposizione dell’acquirente per eventuali sopralluoghi, mai effettuati dal consumatore che optava direttamente per il rimedio risolutorio. Il Giudice di pace rigettava la domanda e il Tribunale di Trapani, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, esaminando i motivi concernenti la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione degli artt. 129, 130 e 131 d.lgs. n. 206/2005. In particolare, la Corte osserva come la censura di motivazione apparente sia infondata, avendo il giudice di merito illustrato le ragioni per cui la fase degli interventi conservativi non potesse ritenersi esaurita per colpa del venditore.
Quanto al merito, la Corte richiama il disposto dell’art. 130 d.lgs. n. 206/2005, nella formulazione previgente alle modifiche del d.lgs. n. 170/2021, che prevede un ordine gerarchico tra i rimedi. Il giudice di merito, con accertamento in fatto, ha escluso che la riparazione integrale del bene fosse inidonea e ha ritenuto la sostituzione eccessivamente onerosa.
La Corte precisa che le valutazioni sulla congruità del termine e sui notevoli inconvenienti per il consumatore, ai sensi dell’art. 130, comma 5, d.lgs. n. 206/2005, sono demandate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità.
Nota della Redazione
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