La tolleranza non estingue la clausola risolutiva espressa se il creditore diffida (Cass. civ. Sez. 2 n. 15647 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tolleranza della parte creditrice non comporta l’eliminazione della clausola risolutiva espressa, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento. Tale manifestazione di volontà non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, essendo sufficiente che il creditore richiami il debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni, come avviene attraverso l’invio di una diffida. È altresì valida la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione di diritto per il mancato pagamento di due rate del prezzo, quando la relativa previsione sia determinata, a nulla rilevando l’eventuale indeterminatezza di altra parte della medesima clausola riferita a diverse obbligazioni.
Il Fatto
L’istituto di credito fondiario aveva convenuto in giudizio l’acquirente di un fondo agricolo, venduto con patto di riservato dominio, per sentire dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., per il mancato pagamento di oltre due rate del prezzo, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 7 dell’atto di compravendita. L’acquirente, rimasto totalmente inadempiente, eccepiva la genericità della clausola e l’avvenuta rinuncia tacita alla stessa da parte dell’istituto, per il lungo tempo trascorso tra l’inadempimento e la proposizione dell’azione. Il Tribunale dichiarava la risoluzione di diritto del contratto, condannando l’acquirente al rilascio del bene, e la Corte d’appello confermava la decisione, rigettando il gravame. Avverso la sentenza della Corte territoriale l’acquirente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto aspecifico il motivo di appello, benché la censura fosse correlata alla ratio decidendi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva precisato che la contestazione sull’indeterminatezza della clausola non censurava la specifica ragione posta a fondamento della decisione di primo grado. Il Tribunale aveva, infatti, chiarito che la risoluzione era stata richiesta per il mancato pagamento di rate del prezzo, ipotesi regolata dalla prima parte della clausola, assolutamente determinata, mentre l’eventuale indeterminatezza della seconda parte, riferita ad altre obbligazioni, non aveva alcuna rilevanza nel caso concreto (richiamando Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28260 del 04/11/2024).
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1456 c.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte territoriale dichiarato la risoluzione di diritto nonostante la pretesa rinuncia implicita alla clausola da parte dell’istituto. La Corte ha rigettato anche tale censura, valorizzando la diffida inviata al debitore nel marzo 2013, antecedente l’iniziativa giudiziaria. Secondo il Collegio, il tempo trascorso per proporre l’azione di risoluzione non era significativo di un atto abdicativo, considerato che nessun rateo era stato pagato, nemmeno in ritardo.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui la tolleranza della parte creditrice non comporta l’eliminazione della clausola risolutiva espressa, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento. Tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, è ravvisabile nell’invio di una diffida con cui il creditore richiama il debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni (richiamando Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24564 del 31/10/2013 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005). Il tempo trascorso prima dell’azione giudiziale trovava inoltre giustificazione nelle finalità istituzionali dell’ente, tra cui quella di agevolare la formazione e l’ampliamento della proprietà agricola.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., essendo il giudizio stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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