Scelte urbanistiche e tutela ambientale: sindacato limitato al merito (Cons. Stato n. 8869 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di destinazione urbanistica delle singole aree costituiscono apprezzamento di merito riservato all’amministrazione e sottratto al sindacato di legittimità, salvo che ricorrano profili di travisamento di fatto o di illogicità manifesta. La classificazione di un fondo ad area di protezione ambientale non richiede motivazione specifica, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali del piano emergenti dalla relazione illustrativa. Un particolare sforzo motivazionale è imposto solo in presenza di affidamenti qualificati del privato, quali una preesistente convenzione di lottizzazione, accordi di diritto privato o aspettative nascenti da giudicati. Le osservazioni al piano costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non impone dettagliata motivazione. Non è configurabile un’aspettativa qualificata a una destinazione edificatoria fondata su precedenti determinazioni dell’amministrazione, ma solo un’aspettativa generica a una reformatio in melius.
Il Fatto
I comproprietari di un’ampia area coltivata chiedevano, in vista dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, il cambio di destinazione del fondo da agricola a produttiva, ritenendolo privo di caratteristiche rurali. Il Comune, con deliberazione consiliare, classificava l’area come ambito a valenza ambientale, confermandone l’inedificabilità e l’utilizzabilità ai soli fini agricoli in applicazione di una norma tecnica del Piano delle Regole. I proprietari presentavano osservazione, prospettando la vicinanza di insediamenti industriali e di uno svincolo autostradale e una disparità di trattamento rispetto a un’area limitrofa variata nel 2012. Il Comune respingeva l’osservazione, richiamando la normativa regionale sul consumo di suolo e precisando che il simbolo grafico richiamato dai proprietari si riferiva a un diverso mappale.
I comproprietari impugnavano la delibera di approvazione davanti al TAR Lombardia. Il Tribunale, con sentenza n. 623 del 2022, respingeva il ricorso sotto tutti i profili. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello, respinto dal Cons. Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta approvazione di una nuova disciplina urbanistica non impugnata. L’appello è tuttavia deciso nel merito perché gli appellanti insistono per la decisione a fini risarcitori.
Nel merito la questione è se l’area possa qualificarsi come interstiziale o ricadente nelle zone di frangia, così da beneficiare della deroga prevista dalla normativa di piano rispetto alla finalità di mitigazione ambientale. Il Collegio condivide la statuizione del TAR: un’area estesa oltre 22.000 mq non può, per definizione, rappresentare un interstizio, ancorché circondata da industrie e tronchi stradali. La porzione dei ricorrenti, parte di quel più ampio compendio, non può a fortiori beneficiarne.
Il lotto, anche se in astratto di conformazione interstiziale, è funzionalmente in continuità con la fascia verde di protezione posta oltre il raccordo autostradale, di cui rappresenta una proiezione a tutela della zona urbanizzata. Esso concorre a contenere la pressione antropica, configurandosi come polmone verde. La scelta non presenta profili di travisamento di fatto né di illogicità manifesta. Anche qualora l’area fosse qualificabile come interstiziale, attiene al merito amministrativo preferire esigenze di tutela ambientale. Il fondo non è neppure qualificabile come area di completamento di frangia, separandolo il raccordo autostradale dal perimetro urbanizzato.
La disparità di trattamento rispetto all’area limitrofa è respinta: esigenze sopravvenute di tutela ambientale giustificano una diversa scelta di pianificazione, e manca la prova dell’identità delle situazioni di fatto. Richiamando il principio delle Ad. plen. n. 24 del 1999, il Collegio ribadisce che non sussiste aspettativa qualificata a una destinazione edificatoria.
Infine, sulla scorta della Sez. IV n. 2535 del 2024 e della Sez. IV n. 4071 del 2018, si ricorda che le osservazioni al piano costituiscono mero apporto collaborativo e che le scelte di destinazione non esigono motivazione specifica oltre i criteri generali. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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