Rapporto cococo: deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette (Cass. civ. Sez. Trib. n. 4648/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, i costi per prestazioni di lavoro rese da collaboratori in virtù di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.) sono deducibili ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 917/1986. La riqualificazione del rapporto come co.co.co. comporta l’indeducibilità del costo ai fini IRAP e l’indetraibilità ai fini IVA, ma non ne pregiudica la deduzione dalla base imponibile delle imposte dirette.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a uno studio associato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, contestando, tra l’altro, l’indeducibilità dei costi sostenuti per le prestazioni rese da due consulenti del lavoro. L’Ufficio riqualificava il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), assimilando i corrispettivi a redditi di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. La C.t.p. di Avellino e la C.t.r. Campania confermavano la legittimità del recupero a tassazione per IRAP e IVA, rigettando l’appello dei contribuenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i contribuenti contestavano la riqualificazione del rapporto, rilevando che la C.t.r. aveva diffusamente motivato sulla riconducibilità dell’attività dei due consulenti al rapporto di co.co.co., valorizzando elementi come la continuità, l’inserimento nell’organizzazione del committente e le concrete modalità di svolgimento. Il motivo, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, relativo alla deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette. Ha affermato che, sebbene la riqualificazione in co.co.co. giustifichi l’indeducibilità ai fini IRAP (art. 11, comma 1, lett. b, n. 3, d.lgs. n. 446/1997) e l’indetraibilità IVA (art. 19 d.P.R. n. 633/1972), il costo rimane deducibile dalla base imponibile delle imposte dirette ai sensi dell’art. 95 TUIR, che consente la deduzione di tutte le spese per prestazioni di lavoro, ivi comprese quelle rese da collaboratori coordinati e continuativi.
La Corte ha infine disatteso l’eccezione dell’Agenzia sulla genericità delle fatture, rilevando che la stessa sentenza impugnata aveva descritto puntualmente le prestazioni oggetto dell’incarico, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità.
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