Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Abruzzo n. 274 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Ne consegue che, qualora la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione della parte è sufficiente a determinare l’esito processuale, senza che rilevino le sorti del provvedimento impugnato.
Il Fatto
I ricorrenti, in qualità di soggetti esercenti la potestà genitoriale su un alunno minore, hanno impugnato il provvedimento di non ammissione dello studente al III anno di una scuola secondaria di primo grado paritaria. Il ricorso è stato affidato a tre motivi di diritto, concernenti la violazione della normativa sull’affidamento condiviso, la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 62/2017 per difetto di motivazione e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Le domande cautelari, sia monocratica che collegiale, sono state rigettate. Successivamente, con nota depositata in data 9 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta prima dell’introito del ricorso per la decisione nel merito, ha reso la controversia improcedibile.
Il TAR ha richiamato il principio fondamentale della domanda, in base al quale il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice, pertanto, non ha alcuna possibilità di decidere il merito quando la parte attrice abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse all’annullamento degli atti gravati, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014).
In applicazione di tali principi, la sentenza ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.