Scatti contributivi ai fini dell’indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 1374 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare, e dunque anche al personale del Corpo della guardia di finanza con qualifiche equiparate. L’istituto si applica anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, ove il dipendente abbia maturato i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è onere dell’INPS specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della guardia di finanza e congedato a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione o, in sua assenza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso stretto, è onere dell’INPS specificare i fatti costitutivi e la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). L’INPS si è limitata a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione, mentre il ricorrente ha depositato il prospetto di liquidazione datato 3 agosto 2023, non contestato.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 13 L. n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, L. n. 224/1986 hanno introdotto il beneficio per ufficiali e generali, mentre l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 L. n. 231/1990, lo aveva esteso ai sottufficiali nel solo caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 da parte del C.O.M. non ha determinato alcuna riviviscenza della formulazione originaria: il Codice ha inteso abrogare anche il comma 15-bis, che non è più in vigore.
Tale conclusione spiega perché l’art. 1911, comma 3, C.O.M. lasci fermo l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende, ai sensi dell’art. 16 L. n. 121/1981, anche il Corpo della guardia di finanza, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.
Quanto al termine del 30 giugno, la sua inosservanza non comporta decadenza: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e non può giustificare una disparità di trattamento tra chi presenta domanda nell’anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è dunque accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, comma 6, L. n. 724/1994 e soli interessi legali senza rivalutazione (Cass. civ. n. 13624 del 2020).
Nota della Redazione
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